Completo
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Al quesito è già stato dato riscontro in precedente chiarimento: si invita pertanto alla lettura di tutto quanto già pubblicato.
Ad ogni buon conto si replica quanto già chiarito.
Le indicazioni di cui al disciplinare sono inserite per la generalità degli appalti.
Nel caso specifico della procedura in parola non è tuttavia previsto un subentro di cantiere e non vi è quindi alcuna necessità di provvedere ad un piano di riassorbimento. Il suddetto documento infatti non è stato previsto tra quelli obbligatori ai fini dell’offerta.
L’operatore economico non dovrà dunque provvedere in tal senso ad allegare alcuna documentazione.
Gara #791
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI POZZUOLI DELLA DURATA PRESUMIBILE DI 30 MESI, SUDDIVISO IN 2 LOTTIInformazioni appalto
04/06/2025
Aperta
Servizi
€ 1.230.000,00
TERRAZZANO STEFANO
Categorie merceologiche
7731
-
Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
Lotti
Inviato esito
1
B71A513EE8
Qualità prezzo
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI POZZUOLI - ANNUALITÀ 2025-2027. Primo Lotto funzionale Pozzuoli est
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI POZZUOLI - ANNUALITÀ 2025-2027
Primo Lotto funzionale Pozzuoli est
€ 600.000,00
€ 390.000,00
€ 15.000,00
€ 615.000,00
1969 del 15/10/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 04993321217 | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL |
Inviato esito
2
B71A514FBB
Qualità prezzo
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI POZZUOLI - ANNUALITÀ 2025-2027 Secondo Lotto funzionale Pozzuoli ovest
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI POZZUOLI - ANNUALITÀ 2025-2027 Secondo Lotto funzionale Pozzuoli ovest
€ 600.000,00
€ 390.000,00
€ 15.000,00
€ 615.000,00
1969 del 15/10/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 04993321217 | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL |
Seggio di gara
1374
07/07/2025
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| terrazzano | stefano | presidente |
| auletta | lucia | membro |
| marchese | nicola | membro |
Commissione valutatrice
1374
07/07/2025
|
det.-1374-07.07.25.pdf SHA-256: 71085f3b44a0d557ac57bed4f09c3d170c339e2ff48d13805e924237b300c3a5 07/07/2025 09:48 |
233.63 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| terrazzano | stefano | presidente |
| anaclerio | gustavo | membro |
| pallotta | aldo mirko | membro |
Scadenze
24/06/2025 12:00
04/07/2025 23:59
07/07/2025 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
codice-di-comportamento-comune-di-pozzuoli.pdf SHA-256: 2658a4edd800625285ed949ddc88a3b637c705b26bf3813457ae419c452dea18 30/05/2025 13:36 |
668.85 kB | |
|
schema-di-contratto.pdf SHA-256: e8d804e943c8e782116eb25ed45382ee898fe37b21d1e41fdba2d8cb0b8085a6 30/05/2025 13:36 |
74.02 kB | |
|
duvri.pdf SHA-256: fad16e7603b9060dd2e7d512c4d2ab63092951a523346db1aefe0de953fb5cad 30/05/2025 13:36 |
1.16 MB | |
|
facsimile-all.-a-domanda-di-partecipazione.pdf SHA-256: f4d3a9db944f3667a8d7bc72aa5b9c9b608b6590f55e727ed7cf965c8240981f 30/05/2025 15:38 |
386.49 kB | |
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facsimile-all.-b-offerta-economica.pdf SHA-256: d7a6a83c3af1ba0a35d520bebc80cf9b33458626b1ba6fc3d5cb4fe89826c9b0 30/05/2025 15:38 |
402.40 kB | |
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all-b-offerta-economica.rtf SHA-256: c0b214d834050c97af454f219206558e4b6b6c0948c0b5c83b0875d8c0a98b3a 30/05/2025 15:39 |
77.01 kB | |
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all-a-domanda-di-partecipazione.docx SHA-256: 41a64c3ddea6118cb9a8dbb85555c6d51ae4480522738b2c183d0328a49c2bf3 30/05/2025 15:39 |
30.56 kB | |
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1.16 MB | |
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bando-disciplinare-di-gara.pdf SHA-256: 703fca2efd62bb0103ea1af5c94b4a9ccc0f3866f1bc158cd946872e61e46a28 04/06/2025 11:05 |
706.21 kB | |
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protocollo-di-legalit-comune-di-pozzuoli.pdf SHA-256: 24b136c65b52b901cd8e077de8d81e8d966b47402f8776e55d4f35ef207e776b 05/06/2025 17:03 |
49.13 kB |
Chiarimenti
05/06/2025 09:59
Quesito #1
Buongiorno, si chiede conferma di partecipazione alla procedura con attestazione SOA categoria OS 24. Graizie
05/06/2025 12:36
Risposta
In riscontro al chiarimento richiesto, si precisa che l'appalto in piattaforma è configurato come servizio di manutenzione del verde e non come appalto di lavori.
I requisiti che l'operatore economico deve possedere per partecipare alla procedura sono pertanto unicamente quelli previsti ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del disciplinare, tra i quali non è ricompresa l'attestazione di qualificazione SOA OS24.
I requisiti che l'operatore economico deve possedere per partecipare alla procedura sono pertanto unicamente quelli previsti ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del disciplinare, tra i quali non è ricompresa l'attestazione di qualificazione SOA OS24.
05/06/2025 16:44
Quesito #2
Buonasera tra i documenti è richiesto il protocollo di legalità che non è presente tra gli allegati è possibile avere una copia ?
05/06/2025 17:04
Risposta
il protocollo di legalità è stato aggiunto tra gli allegati alla procedura nella relativa sezione.
05/06/2025 18:03
Quesito #3
Spett.le S.A., si chiede, in caso di partecipazione di Consorzio Stabile con relativa Consorziata Esecutrice, se:
1) al punto 6.1 b) ai fini dell’esercizio dell'attività di manutenzione del verde deve sussistere una delle due
condizioni previste dall’art. 12, comma 1, della L. 154/2016:
• iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del
D.Lgs. 214/2005;
• relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l’iscrizione al
registro delle imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di
adeguate competenze.
I requisiti devono essere posseduti dal Consorzio, dalla Consorziata o da entrambe?
2) Al punto 6.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA
a) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque precedenti
esercizi finanziari disponibili di importo almeno pari € 600.000,00 IVA esclusa per il LOTTO N. 1;
b) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque precedenti
esercizi finanziari disponibili di importo almeno pari € 600.000,00 IVA esclusa per il LOTTO N. 2;
c) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque precedenti
esercizi finanziari disponibili di importo almeno pari € 1.200.000,00 IVA esclusa in caso di
aggiudicazione ad entrambi i LOTTI;
I requisiti devono essere posseduti dal Consorzio, dalla Consorziata o da entrambe?
3) Al punto 6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE
a)Esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi
analoghi a quelli oggetto di gara per un valore complessivo almeno pari ad € 600.000,00 IVA esclusa
per il LOTTO N. 1 e per il LOTTO N. 2, nonché almeno pari ad € 1.200.000,00 IVA esclusa in caso di
aggiudicazione ad entrambi i LOTTI. A tal fine l’operatore economico indicherà i servizi, i destinatari, i
relativi importi e i periodi di riferimento.
Il requisito deve essere posseduto dal Consorzio, dalla Consorziata o da entrambe?
Colgo l'occasione per porgere distinti saluti
1) al punto 6.1 b) ai fini dell’esercizio dell'attività di manutenzione del verde deve sussistere una delle due
condizioni previste dall’art. 12, comma 1, della L. 154/2016:
• iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del
D.Lgs. 214/2005;
• relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l’iscrizione al
registro delle imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di
adeguate competenze.
I requisiti devono essere posseduti dal Consorzio, dalla Consorziata o da entrambe?
2) Al punto 6.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA
a) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque precedenti
esercizi finanziari disponibili di importo almeno pari € 600.000,00 IVA esclusa per il LOTTO N. 1;
b) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque precedenti
esercizi finanziari disponibili di importo almeno pari € 600.000,00 IVA esclusa per il LOTTO N. 2;
c) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque precedenti
esercizi finanziari disponibili di importo almeno pari € 1.200.000,00 IVA esclusa in caso di
aggiudicazione ad entrambi i LOTTI;
I requisiti devono essere posseduti dal Consorzio, dalla Consorziata o da entrambe?
3) Al punto 6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE
a)Esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi
analoghi a quelli oggetto di gara per un valore complessivo almeno pari ad € 600.000,00 IVA esclusa
per il LOTTO N. 1 e per il LOTTO N. 2, nonché almeno pari ad € 1.200.000,00 IVA esclusa in caso di
aggiudicazione ad entrambi i LOTTI. A tal fine l’operatore economico indicherà i servizi, i destinatari, i
relativi importi e i periodi di riferimento.
Il requisito deve essere posseduto dal Consorzio, dalla Consorziata o da entrambe?
Colgo l'occasione per porgere distinti saluti
06/06/2025 11:18
Risposta
In riscontro a quanto richiesto si rappresenta che la disciplina di partecipazione dei Consorzi stabili alla procedura è inserita nel paragrafo 6.4.1 del Disciplinare.
Pertanto con riferimento al primo quesito ovvero per i requisiti di idoneità professionale gli stessi devono essere posseduti dal Consorzio e dalla Consorziata esecutrice.
Per quanto riguarda il secondo ed il terzo quesito ovvero per i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnico-professionale gli stessi sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle imprese consorziate. Il Consorzio pertanto ai fini della partecipazione può cumulare le risorse delle imprese consorziate.
Pertanto con riferimento al primo quesito ovvero per i requisiti di idoneità professionale gli stessi devono essere posseduti dal Consorzio e dalla Consorziata esecutrice.
Per quanto riguarda il secondo ed il terzo quesito ovvero per i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnico-professionale gli stessi sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle imprese consorziate. Il Consorzio pertanto ai fini della partecipazione può cumulare le risorse delle imprese consorziate.
09/06/2025 11:24
Quesito #4
Spett.le S.A., si chiede se, rispetto al precedente chiarimento, in forma di partecipazione Consorzio/Consorziata, nel caso in cui la la Consorziata Esecutrice svolga il 100% delle lavorazioni relative all'appalto sia comunque necessaria l'iscrizione ai punti 6.1b per il Consorzio?
13/06/2025 14:10
Risposta
Nel richiamare precedente riscontro con il presente documento si chiarisce quanto segue.
Al punto 6.4.1 del Disciplinare di gara viene indicato, con riferimento al requisito di idoneità professionale ex lettera a) del paragrafo 6.1 che “Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.”
Relativamente al requisito di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo 6.1 viene richiesto che ai fini dell’esercizio dell'attività di manutenzione del verde debba sussistere una delle due condizioni previste dall’art. 12, comma 1, della L. 154/2016:
• iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 214/2005;
• relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l’iscrizione al registro delle imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
L’art. 12 comma 1 della L. 154/2016 prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, affidata a terzi, debba essere esercitata:
a) dai soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 [a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 (a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera; b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A; f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati; g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.) che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B; c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.];
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Ai sensi del suddetto articolo non è pertanto previsto un obbligo di iscrizione da parte dei consorzi stabili o di altra tipologia di consorzio.
In ragione di quanto sopra il punto b) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara pertanto può essere soddisfatto con il possesso di una delle due iscrizioni previste in capo alla ditta consorziata esecutrice.
Al punto 6.4.1 del Disciplinare di gara viene indicato, con riferimento al requisito di idoneità professionale ex lettera a) del paragrafo 6.1 che “Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.”
Relativamente al requisito di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo 6.1 viene richiesto che ai fini dell’esercizio dell'attività di manutenzione del verde debba sussistere una delle due condizioni previste dall’art. 12, comma 1, della L. 154/2016:
• iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 214/2005;
• relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l’iscrizione al registro delle imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
L’art. 12 comma 1 della L. 154/2016 prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, affidata a terzi, debba essere esercitata:
a) dai soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 [a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 (a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera; b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A; f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati; g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.) che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B; c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.];
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Ai sensi del suddetto articolo non è pertanto previsto un obbligo di iscrizione da parte dei consorzi stabili o di altra tipologia di consorzio.
In ragione di quanto sopra il punto b) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara pertanto può essere soddisfatto con il possesso di una delle due iscrizioni previste in capo alla ditta consorziata esecutrice.
09/06/2025 12:22
Quesito #5
Gentilissimi,
ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del “Nuovo Codice”, a pagina 11 del Disciplinare di Gara, codesta spettabile S.A. ha indicato il seguente contratto collettivo applicato: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli”.
Premesso che il predetto CCNL non contempla mansioni di operai, si chiede se, per queste figure, è ritenuto corretto l’applicazione del seguente CCNL: “CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (Codice alfanumerico unico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ex art. 16-quater D.L. n. 76/20: A011)”.
Si resta in attesa del Vostro gentile riscontro.
ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del “Nuovo Codice”, a pagina 11 del Disciplinare di Gara, codesta spettabile S.A. ha indicato il seguente contratto collettivo applicato: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli”.
Premesso che il predetto CCNL non contempla mansioni di operai, si chiede se, per queste figure, è ritenuto corretto l’applicazione del seguente CCNL: “CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (Codice alfanumerico unico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ex art. 16-quater D.L. n. 76/20: A011)”.
Si resta in attesa del Vostro gentile riscontro.
10/06/2025 09:16
Risposta
In riscontro a quanto richiesto si rappresenta quanto segue.
Il disciplinare di gara, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del Codice, prevede la possibilità che l’operatore economico possa indicare nella propria offerta per ogni singolo lotto il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
In tal caso, l’operatore economico vincitore dei singoli lotti o di entrambi i lotti, prima dell’aggiudicazione, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
Si può pertanto procedere, ai sensi di quanto sopra riportato, ad indicare in sede di offerta l’applicazione del contratto collettivo richiamato nel quesito inoltrato.
Il disciplinare di gara, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del Codice, prevede la possibilità che l’operatore economico possa indicare nella propria offerta per ogni singolo lotto il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
In tal caso, l’operatore economico vincitore dei singoli lotti o di entrambi i lotti, prima dell’aggiudicazione, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
Si può pertanto procedere, ai sensi di quanto sopra riportato, ad indicare in sede di offerta l’applicazione del contratto collettivo richiamato nel quesito inoltrato.
10/06/2025 17:22
Quesito #6
Buonasera,
la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1. All'interno dell'Art. "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE" è riportato che "Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale". Si richiede pertanto di indicare il numero delle unità derivanti dalla clausola e per ognuna di esse, livello e orario lavorativo;
2. Si richiede di specificare entro quanto tempo verranno effettuati i pagamenti una volta emessa fattura a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni eseguite.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1. All'interno dell'Art. "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE" è riportato che "Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale". Si richiede pertanto di indicare il numero delle unità derivanti dalla clausola e per ognuna di esse, livello e orario lavorativo;
2. Si richiede di specificare entro quanto tempo verranno effettuati i pagamenti una volta emessa fattura a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni eseguite.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
13/06/2025 16:08
Risposta
1. All'interno dell'Art. "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE" è riportato che "Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale". Si richiede pertanto di indicare il numero delle unità derivanti dalla clausola e per ognuna di esse, livello e orario lavorativo.
Le indicazioni di cui al disciplinare sono inserite per la generalità degli appalti.
Nel caso specifico della procedura in parola non è tuttavia previsto un subentro di cantiere e non vi è quindi alcuna necessità di provvedere ad un piano di riassorbimento. Il suddetto documento infatti non è stato previsto tra quelli obbligatori ai fini dell’offerta.
L’operatore economico non dovrà dunque provvedere in tal senso ad allegare alcuna documentazione.
2. Si richiede di specificare entro quanto tempo verranno effettuati i pagamenti una volta emessa fattura a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni eseguite.
La contabilizzazione delle attività svolte e le modalità di pagamento sono disciplinate al paragrafo 15 della Parte Normativa del Capitolato d’Appalto.
Fatti salvi casi particolari, le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal loro ricevimento.
Le indicazioni di cui al disciplinare sono inserite per la generalità degli appalti.
Nel caso specifico della procedura in parola non è tuttavia previsto un subentro di cantiere e non vi è quindi alcuna necessità di provvedere ad un piano di riassorbimento. Il suddetto documento infatti non è stato previsto tra quelli obbligatori ai fini dell’offerta.
L’operatore economico non dovrà dunque provvedere in tal senso ad allegare alcuna documentazione.
2. Si richiede di specificare entro quanto tempo verranno effettuati i pagamenti una volta emessa fattura a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni eseguite.
La contabilizzazione delle attività svolte e le modalità di pagamento sono disciplinate al paragrafo 15 della Parte Normativa del Capitolato d’Appalto.
Fatti salvi casi particolari, le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal loro ricevimento.
16/06/2025 12:08
Quesito #7
Si richiede il materiale progettuale tra cui le planimetrie delle aree di intervento e il computo metrico estimativo per quantificare i lavori.
Mille grazie.
Mille grazie.
17/06/2025 09:54
Risposta
Buongiorno,
per il presente appalto non sono disponibili planimetrie e computi metrici estimativi; trattandosi di accordo quadro le diverse attività di manutenzione necessarie e l'individuazione specifica delle aree di intervento verranno fornite di volta in volta nei singoli contratti attuativi, mediante uno o più dettagliati ordini di servizio.
Le prestazioni affidabili ai sensi dell’accordo quadro consistono nell’esecuzione a regola d’arte di tutti gli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione del verde pubblico e, in particolare, nella manutenzione all’interno di aree a verde di competenza comunale mediante interventi di sfalcio dell’erba, di potatura di alberi e arbusti, di abbattimento e di quanto altro necessario alla corretta manutenzione dell'area interessata.
Per quanto in relazione alla stima degli importi posti a base di gara per singolo lotto, la stessa si basa sull'analisi dei costi sostenuti per le attività manutentive prestate negli ultimi anni.
per il presente appalto non sono disponibili planimetrie e computi metrici estimativi; trattandosi di accordo quadro le diverse attività di manutenzione necessarie e l'individuazione specifica delle aree di intervento verranno fornite di volta in volta nei singoli contratti attuativi, mediante uno o più dettagliati ordini di servizio.
Le prestazioni affidabili ai sensi dell’accordo quadro consistono nell’esecuzione a regola d’arte di tutti gli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione del verde pubblico e, in particolare, nella manutenzione all’interno di aree a verde di competenza comunale mediante interventi di sfalcio dell’erba, di potatura di alberi e arbusti, di abbattimento e di quanto altro necessario alla corretta manutenzione dell'area interessata.
Per quanto in relazione alla stima degli importi posti a base di gara per singolo lotto, la stessa si basa sull'analisi dei costi sostenuti per le attività manutentive prestate negli ultimi anni.
16/06/2025 16:25
Quesito #8
Buonasera,
la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1) in caso di partecipazione ad entrambi i lotti è possibile rimanere aggiudicatario di un solo lotto o di entrambi?
2) in merito ai requisiti di dotazione minima devono essere obbligatoriamente diverse per lotto o possono coincidere?
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1) in caso di partecipazione ad entrambi i lotti è possibile rimanere aggiudicatario di un solo lotto o di entrambi?
2) in merito ai requisiti di dotazione minima devono essere obbligatoriamente diverse per lotto o possono coincidere?
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
17/06/2025 13:16
Risposta
Con riferimento al primo quesito, si conferma che l'operatore economico di sua libera scelta può decidere di partecipare ad uno solo dei due lotti di aggiudicazione ovvero ad entrambi, fatto salvo il possesso dei relativi requisiti.
Ne discende che il suddetto operatore può risultare aggiudicatario di uno solo dei due lotti ovvero di entrambi in ragione delle offerte presentate.
A maggior chiarimento di quanto sopra si precisa infatti che la suddivisione in lotti della procedura in parola configura di fatto due autonome aggiudicazioni, ognuna identificata da un proprio CIG.
L'operatore economico in possesso dei relativi requisiti interessato a partecipare ad un solo lotto o ad entrambi dovrà conseguentemente produrre gli atti richiesti (busta amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) per il singolo lotto o per entrambi.
Con riferimento al secondo quesito, si conferma che le dotazioni minime previste a pagina 31 del CSA, pur essendo sostanzialmente identiche per entrambi i lotti, sono da intendersi tuttavia per singolo lotto.
L'Operatore Economico potrà partecipare alla gara per un solo lotto o per entrambi singolarmente; circostanza quest'ultima che, di fatto, in caso di eventuale aggiudicazione di entrambi i lotti, esclude la coincidenza delle dotazioni minime previste per il singolo lotto e comporta una sostanziale duplicazione delle stesse.
Ne discende che il suddetto operatore può risultare aggiudicatario di uno solo dei due lotti ovvero di entrambi in ragione delle offerte presentate.
A maggior chiarimento di quanto sopra si precisa infatti che la suddivisione in lotti della procedura in parola configura di fatto due autonome aggiudicazioni, ognuna identificata da un proprio CIG.
L'operatore economico in possesso dei relativi requisiti interessato a partecipare ad un solo lotto o ad entrambi dovrà conseguentemente produrre gli atti richiesti (busta amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) per il singolo lotto o per entrambi.
Con riferimento al secondo quesito, si conferma che le dotazioni minime previste a pagina 31 del CSA, pur essendo sostanzialmente identiche per entrambi i lotti, sono da intendersi tuttavia per singolo lotto.
L'Operatore Economico potrà partecipare alla gara per un solo lotto o per entrambi singolarmente; circostanza quest'ultima che, di fatto, in caso di eventuale aggiudicazione di entrambi i lotti, esclude la coincidenza delle dotazioni minime previste per il singolo lotto e comporta una sostanziale duplicazione delle stesse.
16/06/2025 18:42
Quesito #9
Buonasera, si chiede un elenco prezzi delle attività e il prezziario di riferimento
17/06/2025 10:35
Risposta
Come chiarito a pag. 57 del Bando/Disciplinare- ai fini dell’offerta economica e per ciascun lotto - l’operatore economico dovrà indicare la percentuale unica di sconto da applicarsi sull'Elenco prezzi desunti dal Prezzario Informativo ASSOVERDE per Opere a Verde, servizi e forniture – Edizione 2025.
Il prezzario di riferimento è pertanto quello di cui sopra, reperibile sul sito di Assoverde.
Allo stesso modo l’elenco prezzi a base di gara, in ragione della natura dell’Accordo Quadro che contempla tutte le possibili attività di gestione e cura del verde nel corso del periodo di riferimento, va inteso come l’intero prezziario dal quale, in base ai singoli contratti attuativi, verranno desunte le voci prezzo di volta in volta utili.
Il prezzario di riferimento è pertanto quello di cui sopra, reperibile sul sito di Assoverde.
Allo stesso modo l’elenco prezzi a base di gara, in ragione della natura dell’Accordo Quadro che contempla tutte le possibili attività di gestione e cura del verde nel corso del periodo di riferimento, va inteso come l’intero prezziario dal quale, in base ai singoli contratti attuativi, verranno desunte le voci prezzo di volta in volta utili.
17/06/2025 10:13
Quesito #10
Buongiorno,
in merito alle dotazioni minime di personale operaio, il CSA prevede, sia per il lotto Est che per il lotto Ovest, la presenza di 4 squadre composte da almeno 4 operai ciascuna, per un totale minimo di 16 operai per singolo lotto. Tuttavia, sulla base delle tabelle salariali previste dal CCNL di riferimento, il costo complessivo di tali squadre risulterebbe significativamente superiore sia alla stima dei costi per la manodopera sia all’importo complessivo previsto per ciascun lotto.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente conferma se il requisito minimo di 4 squadre (ognuna composta da almeno 4 operai) debba intendersi riferito a ciascun lotto singolarmente oppure all’intero accordo quadro (lotto Est + lotto Ovest).
in merito alle dotazioni minime di personale operaio, il CSA prevede, sia per il lotto Est che per il lotto Ovest, la presenza di 4 squadre composte da almeno 4 operai ciascuna, per un totale minimo di 16 operai per singolo lotto. Tuttavia, sulla base delle tabelle salariali previste dal CCNL di riferimento, il costo complessivo di tali squadre risulterebbe significativamente superiore sia alla stima dei costi per la manodopera sia all’importo complessivo previsto per ciascun lotto.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente conferma se il requisito minimo di 4 squadre (ognuna composta da almeno 4 operai) debba intendersi riferito a ciascun lotto singolarmente oppure all’intero accordo quadro (lotto Est + lotto Ovest).
23/06/2025 13:04
Risposta
Buongiorno,
si conferma che le dotazioni minime previste a pagina 31 del CSA sono da intendersi per singolo lotto.
In ragione della natura di Accordo Quadro della quale si dirà di seguito si precisa allo scopo che la dotazione di personale richiesta per singolo lotto non comporta necessariamente l'utilizzazione costante delle maestranze (N.4 Squadre composte, ognuna, da almeno n. 1 operaio Qualificato, n. 1 operaio Specializzato e n. 2 operai Generici) per l'intera durata dei presunti 30 mesi ed è prevista in funzione della eventuale necessità di installazione di più cantieri contemporaneamente e a garanzia, nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, della massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione del servizio.
Si precisa inoltre che, anche dal punto di vista strumentale e materiale le dotazioni minime sono quelle stimate da Codesta Stazione appaltante come essenziali per la corretta esecuzione del servizio di manutenzione del verde; ne discende che l'operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse strumentali (mezzi d'opera e attrezzature) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri, garantendo la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione del servizio.
Va in ogni caso tenuto debito conto, come accennato sopra, che l'affidamento del quale trattasi si configura come Accordo Quadro e non come singolo appalto.
Si rappresenta infatti che dall'Accordo Quadro da stipularsi discende non un assetto di specifiche obbligazioni, bensì una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione, a valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione nell’interesse e secondo le esigenze dell’amministrazione.
Nel singolo contratto attuativo potranno essere inseriti uno o più ordini di servizio contenenti le indicazioni dettagliate delle attività richieste e tali attività potranno comportare l’impiego variabile di manodopera in funzione delle esigenze di volta in volta individuate dalla Stazione Appaltante.
Il valore stimato dell’Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all’importo sopra indicato e non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
L’Accordo Quadro individua:
- la tipologia di prestazioni affidabili di cui all’elenco prezzi;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati gli interventi contemplati nell’accordo quadro.
Le prestazioni affidabili ai sensi dell’Accordo Quadro consistono nell’esecuzione a regola d’arte di tutti gli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione del verde pubblico e, in particolare, nella manutenzione all’interno di aree a verde di competenza comunale mediante interventi di sfalcio dell’erba, di potatura di alberi e arbusti, di abbattimento e di quanto altro necessario alla corretta manutenzione dell'area interessata.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti della ditta individuata, costituendo l’accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo e ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro e in base alle necessità rilevate dall’Amministrazione.
Le maestranze e le dotazioni strumentali, nella misura richiesta negli atti tecnici e di gara, saranno pertanto unicamente a disposizione della stazione appaltante che le potrà utilizzare nei limiti di importo e di budget previsti dall'Accordo stesso ed in esecuzione ai vari contratti attuativi da esso discendenti.
si conferma che le dotazioni minime previste a pagina 31 del CSA sono da intendersi per singolo lotto.
In ragione della natura di Accordo Quadro della quale si dirà di seguito si precisa allo scopo che la dotazione di personale richiesta per singolo lotto non comporta necessariamente l'utilizzazione costante delle maestranze (N.4 Squadre composte, ognuna, da almeno n. 1 operaio Qualificato, n. 1 operaio Specializzato e n. 2 operai Generici) per l'intera durata dei presunti 30 mesi ed è prevista in funzione della eventuale necessità di installazione di più cantieri contemporaneamente e a garanzia, nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, della massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione del servizio.
Si precisa inoltre che, anche dal punto di vista strumentale e materiale le dotazioni minime sono quelle stimate da Codesta Stazione appaltante come essenziali per la corretta esecuzione del servizio di manutenzione del verde; ne discende che l'operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse strumentali (mezzi d'opera e attrezzature) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri, garantendo la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione del servizio.
Va in ogni caso tenuto debito conto, come accennato sopra, che l'affidamento del quale trattasi si configura come Accordo Quadro e non come singolo appalto.
Si rappresenta infatti che dall'Accordo Quadro da stipularsi discende non un assetto di specifiche obbligazioni, bensì una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione, a valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione nell’interesse e secondo le esigenze dell’amministrazione.
Nel singolo contratto attuativo potranno essere inseriti uno o più ordini di servizio contenenti le indicazioni dettagliate delle attività richieste e tali attività potranno comportare l’impiego variabile di manodopera in funzione delle esigenze di volta in volta individuate dalla Stazione Appaltante.
Il valore stimato dell’Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all’importo sopra indicato e non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
L’Accordo Quadro individua:
- la tipologia di prestazioni affidabili di cui all’elenco prezzi;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati gli interventi contemplati nell’accordo quadro.
Le prestazioni affidabili ai sensi dell’Accordo Quadro consistono nell’esecuzione a regola d’arte di tutti gli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione del verde pubblico e, in particolare, nella manutenzione all’interno di aree a verde di competenza comunale mediante interventi di sfalcio dell’erba, di potatura di alberi e arbusti, di abbattimento e di quanto altro necessario alla corretta manutenzione dell'area interessata.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti della ditta individuata, costituendo l’accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo e ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro e in base alle necessità rilevate dall’Amministrazione.
Le maestranze e le dotazioni strumentali, nella misura richiesta negli atti tecnici e di gara, saranno pertanto unicamente a disposizione della stazione appaltante che le potrà utilizzare nei limiti di importo e di budget previsti dall'Accordo stesso ed in esecuzione ai vari contratti attuativi da esso discendenti.
17/06/2025 10:40
Quesito #11
Si chiede conferma dell'obbligo di inserimento nell'Offerta Tecnica, come indicato all'art. 15 del Disciplinare di Gara, di un "relazione indicante le modalità con cui si intende adempiere agli obblighi assunzionali" ai fini dell'applicazione della clausola sociale ex art. 102, comma 1 lettera c), del DLgs 36/2023.
Mille grazie.
Mille grazie.
17/06/2025 11:50
Risposta
Al quesito è già stato dato riscontro in precedente chiarimento: si invita pertanto alla lettura di tutto quanto già pubblicato.
Ad ogni buon conto si replica quanto già chiarito.
Le indicazioni di cui al disciplinare sono inserite per la generalità degli appalti.
Nel caso specifico della procedura in parola non è tuttavia previsto un subentro di cantiere e non vi è quindi alcuna necessità di provvedere ad un piano di riassorbimento. Il suddetto documento infatti non è stato previsto tra quelli obbligatori ai fini dell’offerta.
L’operatore economico non dovrà dunque provvedere in tal senso ad allegare alcuna documentazione.
18/06/2025 12:07
Quesito #12
Buongiorno, a pagina 11 del Disciplinare viene indicato che il CCNL applicato riguarda i "Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli". Visto che la scrivente intende applicare il CCNL Agricolo e Florovivaista (A011), si chiede se la dichiarazione di equivalenza delle tutele tra i due contratti dev'essere inserita nella busta tecnica o economica?
18/06/2025 20:10
Risposta
Nel rimandare a precedente quesito pubblicato si rappresenta che la dichiarazione va inserita nella busta amministrativa elaborando il modello A - istanza, all'interno del quale vi è un punto elenco relativo all'applicazione del contratto indicato dalla stazione appaltante ovvero a contratto equivalente indicato dall'offerente.
In alternativa l'operatore economico potrà produrre, sempre all'interno della busta amministrativa, apposita dichiarazione indipendente nella sezione "altra documentazione" .
In alternativa l'operatore economico potrà produrre, sempre all'interno della busta amministrativa, apposita dichiarazione indipendente nella sezione "altra documentazione" .
18/06/2025 17:45
Quesito #13
Si chiede se la presentazione del modello "all-b-offerta-economica.rtf" (SHA-256: c0b214d834050c97af454f219206558e4b6b6c0948c0b5c83b0875d8c0a98b3a), presente nella documentazione di gara, sia obbligatoria.
Se si, dove caricarlo tenuto conto che l'offerta economica prevede lo slot "Offerta Economica" che viene generata automaticamente dal sistema dopo aver indicato i valori richiesti (valori identici a quelli richiesti dall'"all-b-offerta-economica.rtf") e lo slot "Giustificativi manodopera"?.
Cordiali saluti.
Se si, dove caricarlo tenuto conto che l'offerta economica prevede lo slot "Offerta Economica" che viene generata automaticamente dal sistema dopo aver indicato i valori richiesti (valori identici a quelli richiesti dall'"all-b-offerta-economica.rtf") e lo slot "Giustificativi manodopera"?.
Cordiali saluti.
18/06/2025 20:14
Risposta
il modello B inserito tra gli allegati è meramente indicativo per fare comprendere la struttura del modulo di offerta economica generato dalla piattaforma.
Esso pertanto non va caricato.
Per l'offerta economico si procederà unicamente con quanto generato automaticamente dal sistema.
Esso pertanto non va caricato.
Per l'offerta economico si procederà unicamente con quanto generato automaticamente dal sistema.
23/06/2025 11:55
Quesito #14
Buongiorno,
la presente per richiedere
1) se è disponibile una cartografia delle aree oggetto della manutenzione
2) in caso di partecipazione in ATI ai fini dei punteggia tecnici le certificazioni (ISO 39001 - ISO 14001 - ISO 9001 - ISO 45001) devono essere possedute da tutti i partecipanti o basta che uno di loro sia in possesso delle certificazioni richieste
la presente per richiedere
1) se è disponibile una cartografia delle aree oggetto della manutenzione
2) in caso di partecipazione in ATI ai fini dei punteggia tecnici le certificazioni (ISO 39001 - ISO 14001 - ISO 9001 - ISO 45001) devono essere possedute da tutti i partecipanti o basta che uno di loro sia in possesso delle certificazioni richieste
23/06/2025 12:44
Risposta
Buongiorno,
in relazione al primo quesito si comunica che non è disponibile una cartografia delle aree oggetto di manutenzione; si rappresenta che l'appalto di cui trattasi è un accordo quadro è, nell'ambito del singolo lotto, tutte le aree a verde di proprietà comunale potrebbero potenzialmente essere oggetto di interventi manutentivi.
La risposta al secondo quesito si trova a pagina 55 del Disciplinare di gara.
in relazione al primo quesito si comunica che non è disponibile una cartografia delle aree oggetto di manutenzione; si rappresenta che l'appalto di cui trattasi è un accordo quadro è, nell'ambito del singolo lotto, tutte le aree a verde di proprietà comunale potrebbero potenzialmente essere oggetto di interventi manutentivi.
La risposta al secondo quesito si trova a pagina 55 del Disciplinare di gara.
23/06/2025 12:39
Quesito #15
Buongiorno, si chiede un chiarimento in merito al CCNL Quadri e Impiegati agricoli da voi dichiarato nel disciplinare. Il CCNL Quadri e Impiegati agricoli fa riferimento a figure tecniche e professionali come Agronomi, agrotecnici, etc., e a impiegati amministrativi che operano nel settore. Poiché l'appalto si occupa di esecuzione di attività di manutenzione del verde e dunque, per rigor di logica, si impiegano per l'esecuzione dei servizi Operai e manovali che svolgono le attività manualmente, si chiede se il CCNL Quadri e impiegati agricoli da voi dichiarato non sia un REFUSO DI GARA.
23/06/2025 13:05
Risposta
Buongiorno, in relazione al quesito richiesto si ribadisce quanto già affermato per una analoga richiesta di chiarimenti.
Il disciplinare di gara, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del Codice, prevede la possibilità che l’operatore economico possa indicare nella propria offerta per ogni singolo lotto il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
In tal caso, l’operatore economico vincitore dei singoli lotti o di entrambi i lotti, prima dell’aggiudicazione, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
Tutto ciò rappresentato si conferma pertanto che, indipendentemente dal Contratto indicato dalla Stazione Appaltante, l'Operatore Economico potrà liberamente procedere, ai sensi di quanto sopra riportato e senza alcun pregiudizio ai fini della partecipazione alla gara, ad indicare in sede di offerta l’applicazione del contratto collettivo a tutele equivalenti ritenuto maggiormente adatto allo scopo.
Il disciplinare di gara, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del Codice, prevede la possibilità che l’operatore economico possa indicare nella propria offerta per ogni singolo lotto il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
In tal caso, l’operatore economico vincitore dei singoli lotti o di entrambi i lotti, prima dell’aggiudicazione, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
Tutto ciò rappresentato si conferma pertanto che, indipendentemente dal Contratto indicato dalla Stazione Appaltante, l'Operatore Economico potrà liberamente procedere, ai sensi di quanto sopra riportato e senza alcun pregiudizio ai fini della partecipazione alla gara, ad indicare in sede di offerta l’applicazione del contratto collettivo a tutele equivalenti ritenuto maggiormente adatto allo scopo.
23/06/2025 16:54
Quesito #16
Con la presente si richiede se in caso di partecipazione ad entrambi i lotti occorre presentare due istanze di partecipazione diverse e pagare l'imposta di bollo per ciascuna istanza oppure è ritenuta valida la presentazione di un'unica istanza. Si resta in attesa di cortese riscontro in merito, cordiali saluti.
23/06/2025 17:36
Risposta
La costruzione della gara in due lotti configura due distinti percorsi per ciascuno di essi: in piattaforma sono infatti disponibili le buste amministrativa, tecnica ed economica separatamente per ciascun lotto.
Occorre quindi, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti produrre due separate istanze, ognuna con relativo bollo, per le rispettive documentazioni – amministrativa, tecnica ed economica – per ciascuna di esse.
In caso di partecipazione ai due lotti l’operatore dovrà pertanto produrre PER CIASCUNO DI ESSI tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da inserire PER CIASCUN LOTTO nelle rispettive buste a disposizione sulla piattaforma.
Occorre quindi, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti produrre due separate istanze, ognuna con relativo bollo, per le rispettive documentazioni – amministrativa, tecnica ed economica – per ciascuna di esse.
In caso di partecipazione ai due lotti l’operatore dovrà pertanto produrre PER CIASCUNO DI ESSI tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da inserire PER CIASCUN LOTTO nelle rispettive buste a disposizione sulla piattaforma.
23/06/2025 16:58
Quesito #17
Buonasera, in riferimento all' offerta economica, ragionando su di un unico lotto, il disciplinare prevede che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, il modello b offerta economica invece chiede di formulare un 'offerta al ribasso sull'Elenco prezzi desunti dal Prezzario Informativo ASSOVERDE per Opere a Verde, servizi e forniture – Edizione 2025. la domanda è: Su quale importo va formulato il ribasso? sui 210.000,00 € previsti per le lavorazioni? Grazie
24/06/2025 13:39
Risposta
In prima istanza si rimanda a quanto previsto dall’art. 41 comma 14 del Codice oltre che alla ampia giurisprudenza formatasi sulla fattispecie in esame.
Allo scopo tuttavia si precisa che
- Il ribasso va inteso sull’intero importo del singolo lotto ovvero 600.000 euro esclusi gli oneri della sicurezza. Il suddetto ribasso va in ogni caso riferito all’elenco prezzi a base di gara che, come chiarito in altri riscontri, è individuato nel tariffario indicato nel disciplinare.
- Nella formulazione dell’offerta l’operatore dovrà tenere conto del valore indicato per la manodopera, il quale è scorporato dall’importo assoggettato a ribasso, così come recita la norma.
- Laddove il ribasso offerto dovesse intaccare tale valore (pertanto a seguito del ribasso si raggiunge un importo tale da comportare anche un ridimensionamento del costo indicato della manodopera) all’operatore è riconosciuta la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- In tal caso nell’offerta economica il suddetto operatore dovrà compilare anche il documento “giustificativi manodopera”, nel quale illustrare la sostenibilità della sua offerta che ha impattato sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante.
Allo scopo tuttavia si precisa che
- Il ribasso va inteso sull’intero importo del singolo lotto ovvero 600.000 euro esclusi gli oneri della sicurezza. Il suddetto ribasso va in ogni caso riferito all’elenco prezzi a base di gara che, come chiarito in altri riscontri, è individuato nel tariffario indicato nel disciplinare.
- Nella formulazione dell’offerta l’operatore dovrà tenere conto del valore indicato per la manodopera, il quale è scorporato dall’importo assoggettato a ribasso, così come recita la norma.
- Laddove il ribasso offerto dovesse intaccare tale valore (pertanto a seguito del ribasso si raggiunge un importo tale da comportare anche un ridimensionamento del costo indicato della manodopera) all’operatore è riconosciuta la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- In tal caso nell’offerta economica il suddetto operatore dovrà compilare anche il documento “giustificativi manodopera”, nel quale illustrare la sostenibilità della sua offerta che ha impattato sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante.