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Gara #825
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DI VIA CUPA DELLE FESCINE CON RECAPITO NELLA RETE FOGNARIA "ESISTENTE DI VIA ANTONIO DE CURTIS - MONTERUSCIELLO"Informazioni appalto
30/07/2025
Aperta
Lavori
€ 1.707.420,99
TERRAZZANO STEFANO
Categorie merceologiche
452313 - Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
Lotti
Inviato esito
1
B7C802B063
B81B21005920004
Qualità prezzo
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DI VIA CUPA DELLE FESCINE CON RECAPITO NELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE DI VIA ANTONIO DE CURTIS - MONTERUSCIELLO
Il progetto denominato "Nuova rete fognaria a servizio di via Cupa delle Fescine con recapito nella rete fognaria esistente di via Antonio de Curtis” è prevista la realizzazione dell’opera di urbanizzazione primaria atta a servire gli abitati di Via Cupa delle Fescine e Via Quarto di una nuova rete fognaria che parte dall’uscita del parco denominato “Parco dei Fiori”, percorre Via Cupa Delle Fescine, raggiunge l’incrocio con Via Quarto, per poi proseguire lungo Via Monteruscello fino all’incrocio con Via Antonio De Curtis dove termina trovando recapito nella fogna esistente.
Il progetto ha come obiettivo:
a) fornire un recapito fognario a tutti gli insediamenti sviluppatesi lungo via Cupa delle Fescine;
b) migliorare la regimentazione delle acque pluviali lungo via Cupa delle Fescine;
c) regimentare le acque pluviali di piattaforma lungo via Quarto dall’incrocio con via Cupa delle Fescine all’incrocio con via Antonio de Curtis
€ 1.674.963,61
€ 269.243,17
€ 32.457,38
€ 1.203.759,43
227 Del 30/01/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 00273070631 | INGG.LOY-DONA' E BRANCACCIO LDB SPA |
Seggio di gara
Determina Dirigenziale n. 1764
17/09/2025
|
Determina Dirigenziale n. 1764 SHA-256: b2ee30617906b41f35ed037651ba5746d7856b1c6e4a8afa8ac4e88f94649204 18/09/2025 08:12 |
338.71 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Terrazzano | Stefano | Presidente |
| Ferrigno | Giuseppe | Membro |
| Pagliuso | Marta | Segretario |
Commissione valutatrice
Determinazione Dirigenziale n. 1764
17/09/2025
|
Determinazione Dirigenziale n. 1764 SHA-256: b2ee30617906b41f35ed037651ba5746d7856b1c6e4a8afa8ac4e88f94649204 18/09/2025 08:17 |
338.71 kB | |
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cv-virginia-polizio.pdf SHA-256: fd555fd049561fcfdf275f15d294c3087084dbce9b87bab744ad86290b7872d1 18/09/2025 08:17 |
30.39 kB | |
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cv-raffaella-ciarmiello.pdf SHA-256: 6a62a8c497ddb67d7a267f75b19475e3edb285ab549f73be7f49b6613523b4fa 18/09/2025 08:17 |
73.90 kB | |
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ferrigno-giuseppe-curriculum-vitae.pdf SHA-256: 985404e7094c73f30051b5362a9dd01da712d59ee57c67aced96869c86b414e7 18/09/2025 08:17 |
48.67 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Ciarmiello | Raffaella | Presidente |
| Polizio | Virginia | Membro |
| Ferrigno | Giuseppe | Membro |
Scadenze
05/09/2025 12:00
15/09/2025 12:00
22/09/2025 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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Adesione al protocollo di Legalità SHA-256: 52831f82714333fb7f8d14469c895e2e998a275de6d98de6e508fa9dd2b52c5c 25/07/2025 14:26 |
26.02 kB | |
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Nuovo Codice di Comportamento dei dipendneti del Comune di Pozzuoli SHA-256: 2658a4edd800625285ed949ddc88a3b637c705b26bf3813457ae419c452dea18 25/07/2025 14:26 |
668.85 kB | |
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Progetto Esecutivo della Nuova rete fognaria a servizio di Via Cupa delle Fescine con recapito in Via Antonio de Curtis SHA-256: 500918f07c33fd81361b10d504db868eb06518695b1d8e9cfbc94e180b2d1084 25/07/2025 14:26 |
60.75 MB | |
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Determina Dirigenziale n. 1501 del 2025 di indizione gara SHA-256: 8662f3bd7de224ca0ef872308434a3f95ac35426768f5f3d26785ef6704d8e56 25/07/2025 14:30 |
484.66 kB | |
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Domanda di ammissione SHA-256: 4968b41a401cc943afe40639d36fccb1c451cf9cf538e1998271cfe8c7c1ae9a 29/07/2025 08:56 |
102.00 kB | |
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Disciplina di Gara SHA-256: de44fb944eb0ae52c4330c6e422cf9ee8512133c94d080d2349e594ae762f3c3 29/07/2025 12:45 |
1.28 MB | |
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Bando di Gara SHA-256: 99ed8a0da279b3a56871946df479534f88b77727be62a97d5147bf1caa1f4b2b 29/07/2025 12:45 |
483.26 kB | |
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Capitolato Speciale d'Appalto SHA-256: f0b33203b000af34bf8523aee57e86f2b66f9611e578bf1dc7e0461e768ce72c 29/07/2025 12:46 |
2.14 MB | |
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Verbale di aggiudicazione SHA-256: 9f4ef961c2ba967ed8c719d745b0bd6d4ff57a8c10645cf88176407c99a2a389 28/11/2025 11:17 |
25.35 kB | |
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Verbale di Gara del 07 ottobre 2025 SHA-256: 2ecb7484cb3bbebd2c8c59759f69d7576691d9d70d02dabbc4e35118c5b1be9d 28/11/2025 11:20 |
31.82 kB | |
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Verbale di Gara del 26 novembre 2025 - Proposta di aggiudicazione SHA-256: 323bfa1a0063626c1b4658ffcc07f3e047f125a18abcc3e13cdb563fb95f8a5e 28/11/2025 11:20 |
109.80 kB | |
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Verbale di Gara del 04 novembre 2025 SHA-256: c237ef7dec88201858ad5ca0aa3da9714c715a63bf8d095a5da438a15a9da18a 28/11/2025 11:20 |
26.93 kB | |
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Verbale di Gara del 21 ottobre 2025 SHA-256: 232e55933e739267cc95b0c56b91504d53d34deca40b358f193bd9e8e64f5a37 28/11/2025 11:20 |
26.99 kB | |
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Verbale di Gara del 14 ottobre 2025 SHA-256: 68981281145e2321b827419a96a5e4ce4cd93e83472e021e867e75d05bed7396 28/11/2025 11:20 |
27.01 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 1f0ea17ab0bfd5a08fc82315875e44091eee035e9bae97437c3226d5643864cb 05/02/2026 19:36 |
15.70 kB | |
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Determina di Aggiudicazione.pdf SHA-256: 52992dde9a6ce301399420c5463f4c22abcc725a05a4394a59b889370c8e111e 05/02/2026 19:39 |
539.80 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 4b8376647b3ed21bb65a4342a838b7b80a74d16a583fc0e85c525006ffa78cc5 05/02/2026 19:40 |
16.64 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: a3254067c56bb6d7ecfd35c2d3e65e5516ed612134fcc713c13e50e0c1953e7c 05/02/2026 19:40 |
16.64 kB |
Chiarimenti
31/07/2025 12:36
Quesito #1
Buongiorno, lo scrivente operatore economico detiene una categoria SOA OG 6 cl III BIS, si chiede se l'importo della suddetta può essere incrementata di un 1/5 potendo cosi comprendere anche le restanti categorie richieste dalla stazione appaltante
04/08/2025 14:37
Risposta
Buongiorno,
ai fini della partecipazione ed in merito alla richiesta, si riporta al punto 6.2 del Disciplinare di Gara ove è riportato che "Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà quindi possedere attestazione SOA per la categoria prevalente OG6 classifica IIIbis." la classifica IIIbis risulta sufficiente proprio in virtù dell'incremento di 1/5 previsto dalla normativa di riferimento.
Ai fini dell'esecuzione, si coglie l'occasione per rammentare quanto riportato al punto 6.3. del Disciplinare di Gara in merito alle altre categorie "scorporabili": "tutte le categorie di opere scorporabili, generali o specializzate, sono a qualificazione obbligatoria. Ciò significa che l’aggiudicatario, per eseguire direttamente i lavori, dovrà essere in possesso dei requisiti specifici, oppure ricorrere al subappalto “qualificatorio o necessario”.
Si rimane a disposizione.
Saluti
ai fini della partecipazione ed in merito alla richiesta, si riporta al punto 6.2 del Disciplinare di Gara ove è riportato che "Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà quindi possedere attestazione SOA per la categoria prevalente OG6 classifica IIIbis." la classifica IIIbis risulta sufficiente proprio in virtù dell'incremento di 1/5 previsto dalla normativa di riferimento.
Ai fini dell'esecuzione, si coglie l'occasione per rammentare quanto riportato al punto 6.3. del Disciplinare di Gara in merito alle altre categorie "scorporabili": "tutte le categorie di opere scorporabili, generali o specializzate, sono a qualificazione obbligatoria. Ciò significa che l’aggiudicatario, per eseguire direttamente i lavori, dovrà essere in possesso dei requisiti specifici, oppure ricorrere al subappalto “qualificatorio o necessario”.
Si rimane a disposizione.
Saluti
01/08/2025 12:20
Quesito #2
Buongiorno si richiede un chiarimento in merito alla predisposizione dell'offerta tecnica,
a pag 28 il disciplinare di gara riporta:
"La Relazione dovrà essere contenuta al massimo in 50 pagine (carattere Times New Roman, 11,5 punti, interlinea 1,5)."
si chiede di chiarire quale sia il formato delle 50 pagine di relazione A4 oppure A3.
Se il formato è A4 si chiede di consentire il criterio dell'equivalenza di formato ( 1 A3 in luogo di 2 A4)
grazie
a pag 28 il disciplinare di gara riporta:
"La Relazione dovrà essere contenuta al massimo in 50 pagine (carattere Times New Roman, 11,5 punti, interlinea 1,5)."
si chiede di chiarire quale sia il formato delle 50 pagine di relazione A4 oppure A3.
Se il formato è A4 si chiede di consentire il criterio dell'equivalenza di formato ( 1 A3 in luogo di 2 A4)
grazie
03/08/2025 16:33
Risposta
Gentili,
in merito a quanto richiesto, si conferma che la richiesta di 50 pagine è da intendersi su foglio A4 con margini verticali ed orizzontali liberi.
E' sicuramente applicabile il criterio dell'equivalenza da Voi indicato (n. 1 A3= n. 2 A4) ma è auspicabile l'utilizzo di formato A4 al fine di facilitare lo svolgimento dell'incarico alla Commissione Giudicatrice in caso di necessità di stampa.
Si rimane a disposizione
Saluti
in merito a quanto richiesto, si conferma che la richiesta di 50 pagine è da intendersi su foglio A4 con margini verticali ed orizzontali liberi.
E' sicuramente applicabile il criterio dell'equivalenza da Voi indicato (n. 1 A3= n. 2 A4) ma è auspicabile l'utilizzo di formato A4 al fine di facilitare lo svolgimento dell'incarico alla Commissione Giudicatrice in caso di necessità di stampa.
Si rimane a disposizione
Saluti
04/08/2025 13:24
Quesito #3
Buongiorno, nella domanda di ammissione è citata una "lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori" non presente nella documentazione di gara, si richiede copia per valutazione in merito
04/08/2025 14:38
Risposta
la lista delle categorie di lavorazioni è contenuta all'interno del computo metrico estimativo di progetto, elaborato EC03, in allegato sulla piattaforma TUTTOGARE.
si rammenta in ogni caso quanto già indicato nella domanda di ammissione ovvero che trattasi di appalto a corpo.
si rammenta in ogni caso quanto già indicato nella domanda di ammissione ovvero che trattasi di appalto a corpo.
05/08/2025 09:53
Quesito #4
Buongiorno,
Qualificazione di Consorzio stabile e Consorziata esecutrice indicata per la esecuzione dei lavori:
La scrivente Impresa facente parte di un Consorzio Stabile in possesso di attestazione SOA per la cat .OG6 / VI e CAT.OG3 /VII -
puo' indicare la Ns. Impresa come esecutrice dei lavori ,essendo in possesso di attestazione SOA per la CAT.OG6/ III e OG3/III ?
in attesa si ringrazia anticipatamente.Saluti
Qualificazione di Consorzio stabile e Consorziata esecutrice indicata per la esecuzione dei lavori:
La scrivente Impresa facente parte di un Consorzio Stabile in possesso di attestazione SOA per la cat .OG6 / VI e CAT.OG3 /VII -
puo' indicare la Ns. Impresa come esecutrice dei lavori ,essendo in possesso di attestazione SOA per la CAT.OG6/ III e OG3/III ?
in attesa si ringrazia anticipatamente.Saluti
05/08/2025 17:10
Risposta
Gentili,
in merito alla richiesta di cui sopra giova ricordare le modifiche effettuate al D. Lgs. 30/2023 (codice degli appalti) dal d. lgs 209/2024 (decreto correttivo) con il quale è stato modificata la lett. d del comma 2 dell'art. 65 di riferimento.
Ad oggi, come indicato a pagina 13 del Disciplinare di Gara, Punto 6.5: "I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. Nel caso in cui il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.
Nel caso in cui il consorzio che esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento..."
Per tale motivo, qualora il Consorzio Stabile designi una impresa esecutrice, quest'ultima dovrà essere in possesso in maniera autonoma dei requisiti di partecipazione indicati al punto 6.2 (OG6 IIIbis); in tal caso quindi non risulterebbe sufficiente l'attestazione SOA OG6 per la classifica III.
in merito alla richiesta di cui sopra giova ricordare le modifiche effettuate al D. Lgs. 30/2023 (codice degli appalti) dal d. lgs 209/2024 (decreto correttivo) con il quale è stato modificata la lett. d del comma 2 dell'art. 65 di riferimento.
Ad oggi, come indicato a pagina 13 del Disciplinare di Gara, Punto 6.5: "I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. Nel caso in cui il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.
Nel caso in cui il consorzio che esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento..."
Per tale motivo, qualora il Consorzio Stabile designi una impresa esecutrice, quest'ultima dovrà essere in possesso in maniera autonoma dei requisiti di partecipazione indicati al punto 6.2 (OG6 IIIbis); in tal caso quindi non risulterebbe sufficiente l'attestazione SOA OG6 per la classifica III.
05/08/2025 17:47
Quesito #5
Buongiorno,
non essendo in possesso della categoria OG6 III BIS e B-TER II , si chiede se alla seguente gare si puo' partecipare in avvalimento per coprire l'intero importo e dichiarare subappalto qualificante per categoria B-TER , si precisa inoltre che la categoria OG3 invece è in nostro possesso . Grazie.
non essendo in possesso della categoria OG6 III BIS e B-TER II , si chiede se alla seguente gare si puo' partecipare in avvalimento per coprire l'intero importo e dichiarare subappalto qualificante per categoria B-TER , si precisa inoltre che la categoria OG3 invece è in nostro possesso . Grazie.
06/08/2025 12:04
Risposta
Gentili,
in merito al ricorso all'avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara, come indicato a pagina 13 del Disciplinare di Gara, paragrafo 7: "Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui al punto 6 (esclusa l’iscrizione all’Albo per la bonifica bellica per la classifica necessaria) e/o per migliorare la propria offerta." Per tale motivo, è consentito ricorrere all'avvalimento, nel rispetto di quanto indicato dal disciplinare e dalle norme di legge, per soddisfare i requisiti di partecipazione quale la classifica IIIbis della OG6.
In merito si consiglia di prestare particolare attenzione anche alla fase esecutiva in quanto, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia, il ricorso ad un contratto di avvalimento per l'ammissione ad una procedura di affidamento impone il subappalto necessario delle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento qualora, come nel caso di specie, si tratti di requisiti abilitanti allo svolgimento dei lavori.
In merito al requisito di esecuzione di cui alla B.TER classifica II, come indicato a pagina 12 del Disciplinare di Gara, par. 6.3: "Non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici, trattandosi di requisiti professionali soggettivi e non trasferibili. È invece ammesso il subappalto “qualificatorio o necessario” delle opere di bonifica terrestre (B.TER) a ditta specializzata iscritta all’Albo."
Come confermato a pagina 14 del Disciplinare di Gara, par. 7: "Non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici, trattandosi di requisiti professionali soggettivi e non trasferibili. È invece ammesso il subappalto “qualificatorio o necessario” delle opere di bonifica terrestre (B.TER) a ditta specializzata iscritta all’Albo."
Per tale motivo, non è consentito ricorrerre all'avvalimento per soddisfare la classifica II B.Ter ma è consentito dichiarere di ricorrere al subappalto c.d. qualificante o necessario.
Saluti
in merito al ricorso all'avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara, come indicato a pagina 13 del Disciplinare di Gara, paragrafo 7: "Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui al punto 6 (esclusa l’iscrizione all’Albo per la bonifica bellica per la classifica necessaria) e/o per migliorare la propria offerta." Per tale motivo, è consentito ricorrere all'avvalimento, nel rispetto di quanto indicato dal disciplinare e dalle norme di legge, per soddisfare i requisiti di partecipazione quale la classifica IIIbis della OG6.
In merito si consiglia di prestare particolare attenzione anche alla fase esecutiva in quanto, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia, il ricorso ad un contratto di avvalimento per l'ammissione ad una procedura di affidamento impone il subappalto necessario delle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento qualora, come nel caso di specie, si tratti di requisiti abilitanti allo svolgimento dei lavori.
In merito al requisito di esecuzione di cui alla B.TER classifica II, come indicato a pagina 12 del Disciplinare di Gara, par. 6.3: "Non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici, trattandosi di requisiti professionali soggettivi e non trasferibili. È invece ammesso il subappalto “qualificatorio o necessario” delle opere di bonifica terrestre (B.TER) a ditta specializzata iscritta all’Albo."
Come confermato a pagina 14 del Disciplinare di Gara, par. 7: "Non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici, trattandosi di requisiti professionali soggettivi e non trasferibili. È invece ammesso il subappalto “qualificatorio o necessario” delle opere di bonifica terrestre (B.TER) a ditta specializzata iscritta all’Albo."
Per tale motivo, non è consentito ricorrerre all'avvalimento per soddisfare la classifica II B.Ter ma è consentito dichiarere di ricorrere al subappalto c.d. qualificante o necessario.
Saluti
06/08/2025 11:52
Quesito #6
Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dal comma 8 dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023. Oltre alla riduzione del 30% (50% per le micro, piccole e medie imprese) per possesso di certificazione ISO 9001, è possibile applicare l'ulteriore riduzione per possesso di certificazione ISO 14001? In caso affermativo in quale misura? 20%?
In attesa di cortese riscontro, inviamo distinti saluti.
In attesa di cortese riscontro, inviamo distinti saluti.
07/08/2025 09:49
Risposta
Gentili,
il disciplinare di gara al paragrafo n. 9 prevede che “Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale”.
La Disciplina di Gara pertanto prevede, in ossequio alla legge, la possibilità di ricorrere a riduzioni aggiuntive della garanzia provvisoria ai fini della partecipazione alla procedura.
Si rappresenta quindi che le riduzioni previste per il possesso della certificazione ISO 9001 (30%) e dello status di micro, piccole e medie imprese (50%) non sono cumulabili tra di loro mentre, in presenza del possesso delle altre certificazioni previste dal Codice, inclusa la ISO 14001, è possibile applicare una ulteriore riduzione nella misura massima prevista dalla legge – ovvero il 20% - non avendo il bando previsto una differente percentuale; tale ulteriore riduzione va quindi calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Saluti
il disciplinare di gara al paragrafo n. 9 prevede che “Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale”.
La Disciplina di Gara pertanto prevede, in ossequio alla legge, la possibilità di ricorrere a riduzioni aggiuntive della garanzia provvisoria ai fini della partecipazione alla procedura.
Si rappresenta quindi che le riduzioni previste per il possesso della certificazione ISO 9001 (30%) e dello status di micro, piccole e medie imprese (50%) non sono cumulabili tra di loro mentre, in presenza del possesso delle altre certificazioni previste dal Codice, inclusa la ISO 14001, è possibile applicare una ulteriore riduzione nella misura massima prevista dalla legge – ovvero il 20% - non avendo il bando previsto una differente percentuale; tale ulteriore riduzione va quindi calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Saluti
06/08/2025 12:20
Quesito #7
Buongiorno,
si chiede se le certificazioni del CRITERIO E offerta tecnica, sono da intendersi come allegati ulteriori alle 50 pagine di relazione.
si chiede se le certificazioni del CRITERIO E offerta tecnica, sono da intendersi come allegati ulteriori alle 50 pagine di relazione.
07/08/2025 10:14
Risposta
Gentili,
in merito a quanto richiesto si riporta quanto indicato al Disciplinare di Gara, par. 16, pagina 27, ove è riportata che la relazione tecnica dovrà essere contenuta in numero massimo di 50 pagine. In relazione vengono incluse eventuali dichiarazioni - con ogni responsabilità di legge in merito alle affermazioni rilasciate - in merito al possesso delle certificazione di cui ai criteri di cui al criterio e).
La Stazione Appaltante consiglia di dichiarare l'eventuale possesso delle certificazione - all'interno della relazione e nel limite massimo di 50 pagine indicate - e di allegare le relative certificazioni (gli allegati non sono inclusi nelle 50 pagine di cui in relazione).
Saluti
in merito a quanto richiesto si riporta quanto indicato al Disciplinare di Gara, par. 16, pagina 27, ove è riportata che la relazione tecnica dovrà essere contenuta in numero massimo di 50 pagine. In relazione vengono incluse eventuali dichiarazioni - con ogni responsabilità di legge in merito alle affermazioni rilasciate - in merito al possesso delle certificazione di cui ai criteri di cui al criterio e).
La Stazione Appaltante consiglia di dichiarare l'eventuale possesso delle certificazione - all'interno della relazione e nel limite massimo di 50 pagine indicate - e di allegare le relative certificazioni (gli allegati non sono inclusi nelle 50 pagine di cui in relazione).
Saluti
13/08/2025 17:29
Quesito #8
Spett. Stazione appaltante, scriviamo per il requisito “iscrizione all’albo delle imprese specializzate nella bonifica “ dove è specificato che non è ammesso avvalimento , si chiede se è possibile formare RTI per assolvere al requisito.
Restiamo in attesa di vostro celere riscontro .
Restiamo in attesa di vostro celere riscontro .
14/08/2025 15:29
Risposta
Gentili,
come previsto dal Disciplinare di Gara al punto 6.4. pag. 12 "In caso di R.T.I. verticale, i requisiti di qualificazione tecnico‐organizzativi richiesti per l’impresa
singola devono essere posseduti dalla capogruppo/mandataria nella categoria prevalente; ciascun mandante deve possedere i requisiti nella categoria scorporata per la quale si qualifica o che intende assumere. (....) Ogni impresa deve essere in possesso della SOA per la categoria richiesta e per una classifica
sufficiente rispetto alla quota di lavori che si impegna a eseguire (...) Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo delle imprese specializzate nella bonifica degli ordigni bellici inesplosi di cui al punto 6.3 deve essere posseduto dall’esecutore."
E' quindi possibile partecipare alla gara in RTI, con una delle imprese associate dotata del requisito di esecuzione di cui alla B.O.B.; ovviamente sarà quest'ultima ed effettuare tali categorie di lavori.
come previsto dal Disciplinare di Gara al punto 6.4. pag. 12 "In caso di R.T.I. verticale, i requisiti di qualificazione tecnico‐organizzativi richiesti per l’impresa
singola devono essere posseduti dalla capogruppo/mandataria nella categoria prevalente; ciascun mandante deve possedere i requisiti nella categoria scorporata per la quale si qualifica o che intende assumere. (....) Ogni impresa deve essere in possesso della SOA per la categoria richiesta e per una classifica
sufficiente rispetto alla quota di lavori che si impegna a eseguire (...) Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo delle imprese specializzate nella bonifica degli ordigni bellici inesplosi di cui al punto 6.3 deve essere posseduto dall’esecutore."
E' quindi possibile partecipare alla gara in RTI, con una delle imprese associate dotata del requisito di esecuzione di cui alla B.O.B.; ovviamente sarà quest'ultima ed effettuare tali categorie di lavori.
25/08/2025 11:06
Quesito #9
Buongiorno, la Scrivente essendo interessata a partecipare alla suddetta procedura ed essendo in possesso della CAT SOA OG6 / OG3 chiede se possibile subappaltare il requisito della bonifica bellica o è necessario formare RTI.
In attesa porgiamo
Cordiali saluti
In attesa porgiamo
Cordiali saluti
25/08/2025 11:50
Risposta
Gentile operatore,
L'esecuzione delle lavorazioni previste per la bonifica bellica, qualora non eseguite direttamente dall'operatore economico in possesso del relativo requisito di qualificazione e partecipante alla gara - sia in forma singola che in raggruppamento - devono essere necessariamente subappaltate a soggetto all'uopo qualificato.
Se pertanto, come in Vs. quesito, non si è in possesso del previsto requisito né si intende formare un RTI è indispensabile subappaltare la bonifica bellica ad impresa qualificata.
Con osservanza.
L'esecuzione delle lavorazioni previste per la bonifica bellica, qualora non eseguite direttamente dall'operatore economico in possesso del relativo requisito di qualificazione e partecipante alla gara - sia in forma singola che in raggruppamento - devono essere necessariamente subappaltate a soggetto all'uopo qualificato.
Se pertanto, come in Vs. quesito, non si è in possesso del previsto requisito né si intende formare un RTI è indispensabile subappaltare la bonifica bellica ad impresa qualificata.
Con osservanza.
27/08/2025 17:27
Quesito #10
Buongiorno, in riferimento al criterio A.2. per i lavori analoghi , si chiede se in caso di avvalimento è possibile usufruire del CEL dell'impresa ausiliaria per la dimostrazione dei lavori analoghi e l'attribuzione del punteggio indicato pari a 5;
Distinti saluti
Distinti saluti
01/09/2025 13:23
Risposta
Gentili,
Come previsto dal Paragrafo 7 del Disciplinare di Gara: "Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari (...) per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato (...) a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. ".
Ciò premesso, è ammesso il c.d. avvalimento premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti.
È ammesso quandi l’avvalimento premiale anche in merito al criterio a.2 da sottoporre alla valutazione discrezionale della commissione giudicatrice o per il possesso delle certificazioni aziendali di cui al criterio E del disciplinare di gara (si veda in ultimo, Consiglio di Stato, sezione VI, 18 giugno 2025, n. 5345).
Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi del paragrafo 7 del Disciplinare, "Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante in tal caso si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile. In caso In caso di mancata dimostrazione circa l’insussistenza di un unico centro decisionale, entrambi gli operatori economici sono esclusi dalla gara."
Si coglie infine l occasione per ricordare che, in caso di ricorso all' avvalimento premiale, la relativa documentazione obbligatoria va inserita nella busta b, relativa all'offerta tecnica.
Come previsto dal Paragrafo 7 del Disciplinare di Gara: "Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari (...) per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato (...) a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. ".
Ciò premesso, è ammesso il c.d. avvalimento premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti.
È ammesso quandi l’avvalimento premiale anche in merito al criterio a.2 da sottoporre alla valutazione discrezionale della commissione giudicatrice o per il possesso delle certificazioni aziendali di cui al criterio E del disciplinare di gara (si veda in ultimo, Consiglio di Stato, sezione VI, 18 giugno 2025, n. 5345).
Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi del paragrafo 7 del Disciplinare, "Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante in tal caso si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile. In caso In caso di mancata dimostrazione circa l’insussistenza di un unico centro decisionale, entrambi gli operatori economici sono esclusi dalla gara."
Si coglie infine l occasione per ricordare che, in caso di ricorso all' avvalimento premiale, la relativa documentazione obbligatoria va inserita nella busta b, relativa all'offerta tecnica.
28/08/2025 18:14
Quesito #11
Buongiorno, in riferimento al criterio A.2. per lavori analoghi, per la dimostrazione del requisito è possibile cumulare più di un CEL per il raggiungimento del requisito?
Distinti saluti
Distinti saluti
29/08/2025 09:42
Risposta
il quesito posto da codesto operatore si riferisce a quanto previsto PER L'OFFERTA TECNICA al punto A2, descritto nel disciplinare a pag. 26.
il suddetto punto prevede quanto segue:
CRITERIO a2) “Esecuzione di un secondo intervento di lavorazioni in ambito fognario e/o idrico, per dimensione, importo e caratteristiche analogo a quello a base di gara” [PUNTI MAX 5] [Sarà valutata la realizzazione della lavorazione analoga a quella da affidarsi. Il concorrente potrà descrivere l’intervento svolto e/o allegare documentazione di gara o della Committenza.]
E' pacifico pertanto che non si tratta in alcun modo di un requisito di partecipazione alla gara, per il quale si rimanda a quanto disposto dai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del medesimo disciplinare.
Al citato punto A2, così come all'analogo punto A1, è individuato uno dei criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica.
L'operatore interessato dovrà unicamente provvedere a descrivere un lavoro in ambito fognario o idrico, dallo stesso eseguito, in analogia a quello richiesto a bando.
E' sufficiente un unico lavoro per il punto A2 ed un unico lavoro per il punto A1: due lavorazioni in totale in base alla valutazione delle quali verrà dalla commissione attribuito un punteggio nella misura massima di 5 punti per ciascuno dei due criteri.
Non vi è pertanto prevista la possibilità di cumulare più servizi per uno dei due suddetti criteri, A1 ed A2: occorrerà descrivere un lavoro analogo per il criterio A1 ed un lavoro analogo per il criterio A2.
il suddetto punto prevede quanto segue:
CRITERIO a2) “Esecuzione di un secondo intervento di lavorazioni in ambito fognario e/o idrico, per dimensione, importo e caratteristiche analogo a quello a base di gara” [PUNTI MAX 5] [Sarà valutata la realizzazione della lavorazione analoga a quella da affidarsi. Il concorrente potrà descrivere l’intervento svolto e/o allegare documentazione di gara o della Committenza.]
E' pacifico pertanto che non si tratta in alcun modo di un requisito di partecipazione alla gara, per il quale si rimanda a quanto disposto dai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del medesimo disciplinare.
Al citato punto A2, così come all'analogo punto A1, è individuato uno dei criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica.
L'operatore interessato dovrà unicamente provvedere a descrivere un lavoro in ambito fognario o idrico, dallo stesso eseguito, in analogia a quello richiesto a bando.
E' sufficiente un unico lavoro per il punto A2 ed un unico lavoro per il punto A1: due lavorazioni in totale in base alla valutazione delle quali verrà dalla commissione attribuito un punteggio nella misura massima di 5 punti per ciascuno dei due criteri.
Non vi è pertanto prevista la possibilità di cumulare più servizi per uno dei due suddetti criteri, A1 ed A2: occorrerà descrivere un lavoro analogo per il criterio A1 ed un lavoro analogo per il criterio A2.
03/09/2025 09:26
Quesito #12
Disciplinare Art. 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA punto 5. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore
In conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs n. 36/23)., si chiede di confermare che per partecipare alla gara in oggetto, non debba essere prodotto l’impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, e che quanto riportato all’art. 15 del disciplinare sia un refuso.
In attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.
In conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs n. 36/23)., si chiede di confermare che per partecipare alla gara in oggetto, non debba essere prodotto l’impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, e che quanto riportato all’art. 15 del disciplinare sia un refuso.
In attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.
04/09/2025 12:14
Risposta
In merito al rilascio della garanzia provvisoria, i riferimenti sono indicati al paragrafo 9 del Disciplinare di Gare. Il riferimento all impegno al rilascio della garanzia definitiva all'art. 15, limitatamente alla documentazione da inserire nella busta a, è da considerarsi un refuso.
03/09/2025 11:07
Quesito #13
Buongiorno, con riferimento alla documentazione amministrativa si segnala che al punto 1. domanda di partecipazione viene richiesto di redigere la domanda di partecipazione secondo il modello denominato "domanda di partecipazione e dichiarazione integrative" (pagina 21 del disciplinare di gara), tuttavia tra gli allegati disponibili risulta presente soltanto il file "domanda di ammissione".
Si chiede gentilmente di chiarire se si tratta del medesimo documento o se c'è un ulteriore modello conforme alla denominazione riportata nel disciplinare di gara.
Cordiali saluti
Si chiede gentilmente di chiarire se si tratta del medesimo documento o se c'è un ulteriore modello conforme alla denominazione riportata nel disciplinare di gara.
Cordiali saluti
03/09/2025 11:40
Risposta
si conferma che il file da redigere, come richiesto nel disciplinare, è quello allegato "domanda di ammissione".
saluti
saluti
05/09/2025 09:35
Quesito #14
CON LA PRESENTE SI CHIEDE IN MERITO ALL'OFFERTA ECONOMICA, DOVE è REPERIBILE L'ALLEGATO IN MERITO, OPPURE LA SCRIVENTE DEVE PRODURRE DICHIARAZIONE CON L'IDNICAZIONE PER LA STESSA.
SI RESTA IN ATTESA DI UN VS RISCONTRO
SALUTI
SI RESTA IN ATTESA DI UN VS RISCONTRO
SALUTI
08/09/2025 09:21
Risposta
Gentile Operatore,
il form dell'offerta economica è generato direttamente dalla piattaforma.
in caso di difficoltà nel caricamento si invita a rivolgersi direttamente all'assistenza della stessa piattaforma.
il form dell'offerta economica è generato direttamente dalla piattaforma.
in caso di difficoltà nel caricamento si invita a rivolgersi direttamente all'assistenza della stessa piattaforma.