Annullato
Gara #887
PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 71 e 108 COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. DURATA 5 ANNI (60 MESI)Informazioni appalto
30/07/2025
Aperta
Servizi
€ 48.818.208,95
TERRAZZANO STEFANO
Categorie merceologiche
905111
-
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Lotti
1
B7C883203A
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 71 e 108 COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. DURATA 5 ANNI (60 MESI)
PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 71 e 108 COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. DURATA 5 ANNI (60 MESI)
€ 48.527.046,67
€ 38.481.044,45
€ 291.162,28
Seggio di gara
1769
17/09/2025
|
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276.71 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| TERRAZZANO | STEFANO | RUP |
| ADINOLFI | PIERA | COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| FERRIGNO | GIUSEPPE | COMPONENTE |
Commissione valutatrice
1769
17/09/2025
|
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276.71 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| TERRAZZANO | STEFANO | PRESIDENTE |
| ALTAVILLA | MARIELLA | COMMISSARIO |
| GIRI | DAVIDE | COMMISSARIO |
Scadenze
02/09/2025 12:00
12/09/2025 23:59
15/09/2025 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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652.91 kB | |
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duvri.pdf SHA-256: 5853c79b78ba389204890c3f448f393e1f363e29f19c6c244afa8329372b0c4e 29/07/2025 16:17 |
1.19 MB | |
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2.63 MB | |
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codice-di-comportamento-comune-di-pozzuoli.pdf SHA-256: 2658a4edd800625285ed949ddc88a3b637c705b26bf3813457ae419c452dea18 29/07/2025 16:17 |
668.85 kB | |
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422.04 kB | |
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119.00 kB | |
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529.53 kB | |
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accettazione.protocollo.di.legalita.doc SHA-256: 21e597580a9cb048d4f6ac0602be1e1b64795e2209021d214f60e12f5c54d6c5 29/07/2025 16:17 |
49.00 kB | |
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1.59 MB | |
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capitolato-speciale-appalto-ed-allegati.pdf SHA-256: a505167d8fed968fe85405a987a8fd4ea02139734e44910634be1f1405e519bf 31/07/2025 09:43 |
9.50 MB |
Chiarimenti
01/08/2025 13:31
Quesito #1
Premesso che il termine di presentazione dell’offerta in oggetto è fissato per venerdì 12 settembre 2025, ovvero in un arco temporale notevolmente ristretto, ricadendo in un periodo immediatamente successivo alle ferie estive, durante le quali, come è noto, numerosi uffici e compagnie assicurative rimangono chiusi per diverse settimane;
Considerato che la complessa natura dei servizi impone uno studio accurato ed approfondito di tutti gli atti di gara, ai fini della formulazione di un’offerta scrupolosa ed attenta atta a garantire gli standards prestazionali giustamente pretesi dalla lex specialis;
Tenuto conto della complessità connessa all’elaborazione delle citate offerte tecniche, in relazione allo specifico settore di riferimento, in considerazione anche delle numerose novità dettate dalle varie determinazioni ARERA;
Stante quanto sopra, si invita codesta spett.le Stazione Appaltante a voler considerare l’opportunità di concedere -anche nell’interesse pubblico a ricevere e valutare il maggior numero di offerte connotate dai necessari requisiti della serietà ed affidabilità - un termine suppletivo rispetto a quello odiernamente fissato, all’uopo disponendo una proroga di almeno 30 giorni.
Si auspica che la presente richiesta possa essere accolta al fine di garantire i fondamentali principi della massima partecipazione e della par condicio concorrentium, e non esporre la Stazione Appaltante ad un precontenzioso all’ANAC che potrebbe inevitabilmente derivare dalla mancata concessione di un’adeguata proroga.
Cordiali saluti.
Considerato che la complessa natura dei servizi impone uno studio accurato ed approfondito di tutti gli atti di gara, ai fini della formulazione di un’offerta scrupolosa ed attenta atta a garantire gli standards prestazionali giustamente pretesi dalla lex specialis;
Tenuto conto della complessità connessa all’elaborazione delle citate offerte tecniche, in relazione allo specifico settore di riferimento, in considerazione anche delle numerose novità dettate dalle varie determinazioni ARERA;
Stante quanto sopra, si invita codesta spett.le Stazione Appaltante a voler considerare l’opportunità di concedere -anche nell’interesse pubblico a ricevere e valutare il maggior numero di offerte connotate dai necessari requisiti della serietà ed affidabilità - un termine suppletivo rispetto a quello odiernamente fissato, all’uopo disponendo una proroga di almeno 30 giorni.
Si auspica che la presente richiesta possa essere accolta al fine di garantire i fondamentali principi della massima partecipazione e della par condicio concorrentium, e non esporre la Stazione Appaltante ad un precontenzioso all’ANAC che potrebbe inevitabilmente derivare dalla mancata concessione di un’adeguata proroga.
Cordiali saluti.
01/08/2025 17:38
Risposta
Gentili, nel prendere atto della vostra richiesta, che non risulta essere un chiarimento in senso stretto, al fine di garantire la più ampia partecipazione e condivisione, si rappresenta quanto segue:
in primo luogo, risultano ampiamente rispettati i termini di legge;
si aggiunge, al di là del rispetto della disposizione codicistica, che il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione sulla piattaforma tuttogare e la scadenza del bando (44 giorni) risulta ampiamente sufficiente per la predisposizione degli elaborati da presentare in gara. Inoltre, nella fissazione della scadenza al 12/09/2025 sono state attentamente valutate le tempistiche necessarie a garantire la continuità del servizio pubblico essenziale oggetto di gara. Tutto ciò premesso e nella speranza di un’ampia partecipazione, si confida nella presentazione di istanza di ammissione alla gara da parte dell’operatore economico richiedente.
Distinti saluti.
Il RUP Arch. Stefano TERRAZZANO
in primo luogo, risultano ampiamente rispettati i termini di legge;
si aggiunge, al di là del rispetto della disposizione codicistica, che il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione sulla piattaforma tuttogare e la scadenza del bando (44 giorni) risulta ampiamente sufficiente per la predisposizione degli elaborati da presentare in gara. Inoltre, nella fissazione della scadenza al 12/09/2025 sono state attentamente valutate le tempistiche necessarie a garantire la continuità del servizio pubblico essenziale oggetto di gara. Tutto ciò premesso e nella speranza di un’ampia partecipazione, si confida nella presentazione di istanza di ammissione alla gara da parte dell’operatore economico richiedente.
Distinti saluti.
Il RUP Arch. Stefano TERRAZZANO
25/08/2025 14:40
Quesito #2
Nel premettere che questa azienda è attiva da diversi anni nei servizi di cui all'appalto e che intende partecipare alla procedura di gara, la presente per sottoporre il seguente chiarimento in merito ai requisiti di partecipazione previsto al punto "requisiti di capacità tecnica e professionale" punto d) che prescrive il possesso in capo al concorrente - o in alternativa da ciascun componente il RTI/Consorzio/GEIE - di “Aver eseguito continuativamente per almeno 24 mesi negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara un servizio, analogo a quello da affidare, di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti solidi urbani per un Comune, un Ambito Territoriale Ottimale ai sensi del capo III della Parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i. ovvero altra forma associativa di cui al capo V del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.”, sia frazionabile in caso di partecipazione in RTI nella misura pari alla quota di partecipazione di ciascun componente al raggruppamento stesso. Ritenuto che il predetto requisito, così come formulato in combinato disposto alla modalità di partecipazione in RTI/Consorzio/Geie, risulta essere oltremodo limitativo alla massima partecipazione alla procedura di gara, trattandosi di un requisito restrittivo ai principi legislativi della concorrenzialità e proporzionalità delle procedure pubbliche di gara. Rimaniamo in attesa di Vs. cortese riscontro.
27/08/2025 10:13
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta in data 25/08/2025, nella quale si richiede a codesta S.A. di rettificare il disciplinare di gara, si ritiene che il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto d) dello stesso sia legittimo e che non limiti in alcun modo la partecipazione e la concorrenza tra gli operatori economici.
Si vuole, inoltre, evidenziare che:
Il requisito di cui alla clausola in esame, a fronte della complessità della commessa, attiene ad un servizio analogo non frazionabile, rispondente all’interesse pubblico alla concreta realizzazione del servizio richiesto sia in termini qualitativi che quantitativi, essendo espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante in merito ai requisiti speciali di partecipazione, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali e dell'ANAC. Pertanto, il requisito in questione non potrà essere frazionato in caso di partecipazione in RTI nella misura pari alla quota di partecipazione di ciascun componente al raggruppamento stesso.
Si ricorda che, sempre in riferimento al suddetto requisito, come anche indicato nel disciplinare di gara, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
In conclusione, si sottolinea che il requisito indicato nel disciplinare di gara non è lesivo del principio del favor partecipationis e che esso deve essere interpretato come garanzia a tutela dell’interesse pubblico perseguito ed è indirizzato ad ottenere un servizio da un O.E. avente precedenti analoghe esperienze di gestione unitaria per bacino di utenza di pari dimensione demografica.
Il RUP
arch. Stefano Terrazzano
Si vuole, inoltre, evidenziare che:
Il requisito di cui alla clausola in esame, a fronte della complessità della commessa, attiene ad un servizio analogo non frazionabile, rispondente all’interesse pubblico alla concreta realizzazione del servizio richiesto sia in termini qualitativi che quantitativi, essendo espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante in merito ai requisiti speciali di partecipazione, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali e dell'ANAC. Pertanto, il requisito in questione non potrà essere frazionato in caso di partecipazione in RTI nella misura pari alla quota di partecipazione di ciascun componente al raggruppamento stesso.
Si ricorda che, sempre in riferimento al suddetto requisito, come anche indicato nel disciplinare di gara, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
In conclusione, si sottolinea che il requisito indicato nel disciplinare di gara non è lesivo del principio del favor partecipationis e che esso deve essere interpretato come garanzia a tutela dell’interesse pubblico perseguito ed è indirizzato ad ottenere un servizio da un O.E. avente precedenti analoghe esperienze di gestione unitaria per bacino di utenza di pari dimensione demografica.
Il RUP
arch. Stefano Terrazzano
27/08/2025 14:48
Quesito #3
La scrivente impresa, in relazione alla procedura di gara in oggetto e con riferimento al disciplinare di gara, sottopone alla S.V. il seguente chiarimento.
Il punto d) dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiede di “aver eseguito continuativamente per almeno 24 mesi negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara un servizio, analogo a quello da affidare, di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti solidi urbani per un Comune, un Ambito Territoriale Ottimale ai sensi del capo III della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero altra forma associativa di cui al capo V del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.”
Si chiede di precisare se, in caso di partecipazione in ATI/RTI, il suddetto requisito debba essere posseduto in maniera identica ed autonoma da ciascun componente del raggruppamento, oppure se sia sufficiente che lo stesso requisito venga posseduto da uno solo dei componenti (mandataria), con effetti per l’intero raggruppamento.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Il punto d) dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiede di “aver eseguito continuativamente per almeno 24 mesi negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara un servizio, analogo a quello da affidare, di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti solidi urbani per un Comune, un Ambito Territoriale Ottimale ai sensi del capo III della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero altra forma associativa di cui al capo V del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.”
Si chiede di precisare se, in caso di partecipazione in ATI/RTI, il suddetto requisito debba essere posseduto in maniera identica ed autonoma da ciascun componente del raggruppamento, oppure se sia sufficiente che lo stesso requisito venga posseduto da uno solo dei componenti (mandataria), con effetti per l’intero raggruppamento.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
28/08/2025 17:56
Risposta
Con riferimento al quesito posto si precisa che in caso di partecipazione in ATI/RTI è sufficiente che il requisito di capacità tecnica e professionale sia posseduto per intero anche da uno solo dei componenti il raggruppamento.
Il RUP
arch. Stefano Terrazzano
Il RUP
arch. Stefano Terrazzano
01/09/2025 16:09
Quesito #4
La sottoscritta Società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara in oggetto, con la presente, a seguito di un’attenta disamina della documentazione di gara (lex specialis), intende sottoporre a codesta Spettabile Stazione Appaltante alcune criticità emerse, che appaiono in contrasto con la normativa di settore vigente, e formulare, di conseguenza, uno specifico quesito volto a ottenere i necessari chiarimenti e l'adeguamento degli atti di gara.
PREMESSO CHE:
- La disciplina relativa alla determinazione dei corrispettivi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è regolata dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) definito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), da ultimo aggiornato con il c.d. MTR-3, nonché dalle delibere della stessa Autorità in materia di qualità dei servizi;
- Tale metodologia si fonda su principi cardine dell'ordinamento nazionale e unionale, quali il principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (*full cost recovery*) e il principio "chi inquina paga";
- La documentazione di gara, ed in particolare il Piano Economico Finanziario e lo schema di contratto, sembrano discostarsi, e in alcuni casi disapplicare, le regole imposte dal predetto Metodo Tariffario, con particolare riferimento alla disciplina dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera (es. CONAI) e dalla valorizzazione di altre frazioni di rifiuti;
CONSIDERATO CHE:
Dall'analisi della lex specialis si evince quanto segue:
1. Violazione della disciplina del "fattore di sharing": Le regole tariffarie di ARERA impongono alla Stazione Appaltante di determinare il cosiddetto "fattore di sharing", ovvero di stabilire la percentuale dei ricavi derivanti dai conferimenti ai consorzi di filiera e dalle frazioni valorizzabili che deve essere riconosciuta all'appaltatore quale incremento del corrispettivo d'appalto. Tale meccanismo ha una chiara funzione incentivante, volta a promuovere il perseguimento della massima efficienza nella raccolta differenziata da parte del gestore. Al contrario, la documentazione di gara in oggetto pare considerare tali ricavi in totale detrazione dai costi efficienti del servizio, trasformando un meccanismo premiante per il gestore in un mero risparmio di spesa per l'Ente, in palese violazione della “ratio” della normativa regolatoria, riservando al gestore di poter trattenere (la remotissima possibilità di) eventuali ricavi ulteriori. Per di più, la quantificazione dei ricavi risulta palesemente sovrastimata. Il quadro economico di gara, infatti, presenta una stima dei ricavi da conferimenti e vendita di materiali chiaramente incongrua e sovrastimata, in quanto ignora i dati storici consolidati nel PEF approvato del 2022 validato dall'Amministrazione (che ridimensiona, infatti, i detti ricavi a circa 1/3), omettendo – come detto - di considerare i necessari oneri di trattamento.
2. Sottostima della frazione estranea e mancata considerazione dei costi di smaltimento/ delle impurità: L’analisi previsionale dei ricavi dei consorzi di filiera è stata svolta assumendo un valore di percentuale di frazione estranea corrispondente all’8%, valore ampiamente sottostimato (la frazione di rifiuto multimateriale presenta impurità che oscillano tra il 25% e il 40%). Inoltre, non vi è alcuna voce di valorizzazione economica della stimata frazione estranea o di eventuali costi di pre-pulizia dei rifiuti, attività indispensabile per poter garantire la qualità minima che consente il riconoscimento dei contributi da parte dei vari consorzi di filiera, valorizzazione essenziale per la determinazione di una tariffa conforme al principio di copertura integrale dei costi.
Tali criticità, configurando una violazione o, quantomeno, una disapplicazione delle regole tariffarie vigenti, non solo espongono la procedura a rischi di contenzioso, ma incidono in modo sostanziale sulla corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica da parte degli operatori economici, minando i principi di trasparenza e “par condicio competitorum”.
Tutto ciò premesso e considerato, la Scrivente Società formula a codesta Spettabile Stazione Appaltante il seguente
QUESITO,
ovvero, di conoscere come Codesta Amministrazione intenda procedere alla modifica e all'allineamento della documentazione di gara alle cogenti e inderogabili disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di ARERA, con specifico riferimento a:
a) La corretta disciplina della gestione dei corrispettivi derivanti dai conferimenti ai consorzi di filiera e dalle frazioni dei rifiuti valorizzabili, attraverso la previsione di un esplicito "fattore di sharing" che riconosca all'appaltatore una quota incentivante di detti ricavi, quale “incremento del corrispettivo d'appalto” e non quale mera e integrale decurtazione dei costi del servizio;
b) La puntuale e completa considerazione dei “costi di trattamento” dei rifiuti all'interno della struttura dei costi del servizio.
ISTANZA DI PROROGA DEI TERMINI
In considerazione della natura sostanziale delle modifiche richieste, che incideranno inevitabilmente e in maniera significativa sulla struttura dell'offerta economica e sulla pianificazione del servizio da parte di tutti gli operatori economici interessati, si chiede sin d'ora a Codesta Stazione Appaltante di voler disporre, contestualmente alla pubblicazione delle modifiche, un'adeguata proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Tale proroga si rende indispensabile per consentire ai concorrenti di elaborare proposte ponderate e conformi alla rinnovata “lex specialis”, garantendo così il pieno rispetto dei principi di massima partecipazione, non discriminazione, trasparenza e “par condicio competitorum” che governano le procedure di evidenza pubblica. La proroga medesima si rende altresì indispensabile ai fini di una adeguata ponderazione degli effetti delle deliberazioni mediante le quali Arera ha innovato il metodo tariffario per il quadriennio 2026-2029, nonché modificato/integrato la regolamentazione della qualità tecnica dei rifiuti urbani. Entrambi gli atti incidono sia dal lato dell'ETC, che dal lato del Gestore sull’andamento tecnico ed economico-finanziario nella conduzione dell’appalto de quo.
In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
De Vizia Transfer SpA
Il Legale rappresentante
PREMESSO CHE:
- La disciplina relativa alla determinazione dei corrispettivi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è regolata dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) definito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), da ultimo aggiornato con il c.d. MTR-3, nonché dalle delibere della stessa Autorità in materia di qualità dei servizi;
- Tale metodologia si fonda su principi cardine dell'ordinamento nazionale e unionale, quali il principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (*full cost recovery*) e il principio "chi inquina paga";
- La documentazione di gara, ed in particolare il Piano Economico Finanziario e lo schema di contratto, sembrano discostarsi, e in alcuni casi disapplicare, le regole imposte dal predetto Metodo Tariffario, con particolare riferimento alla disciplina dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera (es. CONAI) e dalla valorizzazione di altre frazioni di rifiuti;
CONSIDERATO CHE:
Dall'analisi della lex specialis si evince quanto segue:
1. Violazione della disciplina del "fattore di sharing": Le regole tariffarie di ARERA impongono alla Stazione Appaltante di determinare il cosiddetto "fattore di sharing", ovvero di stabilire la percentuale dei ricavi derivanti dai conferimenti ai consorzi di filiera e dalle frazioni valorizzabili che deve essere riconosciuta all'appaltatore quale incremento del corrispettivo d'appalto. Tale meccanismo ha una chiara funzione incentivante, volta a promuovere il perseguimento della massima efficienza nella raccolta differenziata da parte del gestore. Al contrario, la documentazione di gara in oggetto pare considerare tali ricavi in totale detrazione dai costi efficienti del servizio, trasformando un meccanismo premiante per il gestore in un mero risparmio di spesa per l'Ente, in palese violazione della “ratio” della normativa regolatoria, riservando al gestore di poter trattenere (la remotissima possibilità di) eventuali ricavi ulteriori. Per di più, la quantificazione dei ricavi risulta palesemente sovrastimata. Il quadro economico di gara, infatti, presenta una stima dei ricavi da conferimenti e vendita di materiali chiaramente incongrua e sovrastimata, in quanto ignora i dati storici consolidati nel PEF approvato del 2022 validato dall'Amministrazione (che ridimensiona, infatti, i detti ricavi a circa 1/3), omettendo – come detto - di considerare i necessari oneri di trattamento.
2. Sottostima della frazione estranea e mancata considerazione dei costi di smaltimento/ delle impurità: L’analisi previsionale dei ricavi dei consorzi di filiera è stata svolta assumendo un valore di percentuale di frazione estranea corrispondente all’8%, valore ampiamente sottostimato (la frazione di rifiuto multimateriale presenta impurità che oscillano tra il 25% e il 40%). Inoltre, non vi è alcuna voce di valorizzazione economica della stimata frazione estranea o di eventuali costi di pre-pulizia dei rifiuti, attività indispensabile per poter garantire la qualità minima che consente il riconoscimento dei contributi da parte dei vari consorzi di filiera, valorizzazione essenziale per la determinazione di una tariffa conforme al principio di copertura integrale dei costi.
Tali criticità, configurando una violazione o, quantomeno, una disapplicazione delle regole tariffarie vigenti, non solo espongono la procedura a rischi di contenzioso, ma incidono in modo sostanziale sulla corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica da parte degli operatori economici, minando i principi di trasparenza e “par condicio competitorum”.
Tutto ciò premesso e considerato, la Scrivente Società formula a codesta Spettabile Stazione Appaltante il seguente
QUESITO,
ovvero, di conoscere come Codesta Amministrazione intenda procedere alla modifica e all'allineamento della documentazione di gara alle cogenti e inderogabili disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di ARERA, con specifico riferimento a:
a) La corretta disciplina della gestione dei corrispettivi derivanti dai conferimenti ai consorzi di filiera e dalle frazioni dei rifiuti valorizzabili, attraverso la previsione di un esplicito "fattore di sharing" che riconosca all'appaltatore una quota incentivante di detti ricavi, quale “incremento del corrispettivo d'appalto” e non quale mera e integrale decurtazione dei costi del servizio;
b) La puntuale e completa considerazione dei “costi di trattamento” dei rifiuti all'interno della struttura dei costi del servizio.
ISTANZA DI PROROGA DEI TERMINI
In considerazione della natura sostanziale delle modifiche richieste, che incideranno inevitabilmente e in maniera significativa sulla struttura dell'offerta economica e sulla pianificazione del servizio da parte di tutti gli operatori economici interessati, si chiede sin d'ora a Codesta Stazione Appaltante di voler disporre, contestualmente alla pubblicazione delle modifiche, un'adeguata proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Tale proroga si rende indispensabile per consentire ai concorrenti di elaborare proposte ponderate e conformi alla rinnovata “lex specialis”, garantendo così il pieno rispetto dei principi di massima partecipazione, non discriminazione, trasparenza e “par condicio competitorum” che governano le procedure di evidenza pubblica. La proroga medesima si rende altresì indispensabile ai fini di una adeguata ponderazione degli effetti delle deliberazioni mediante le quali Arera ha innovato il metodo tariffario per il quadriennio 2026-2029, nonché modificato/integrato la regolamentazione della qualità tecnica dei rifiuti urbani. Entrambi gli atti incidono sia dal lato dell'ETC, che dal lato del Gestore sull’andamento tecnico ed economico-finanziario nella conduzione dell’appalto de quo.
In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
De Vizia Transfer SpA
Il Legale rappresentante
05/09/2025 18:49
Risposta
Con riferimento al “quesito” posto da codesto operatore si rappresenta che trattasi di una irrituale dichiarazione di non condivisione della progettazione a base della procedura pubblicata e non di una richiesta di chiarimento.
Tale “quesito” appare come un ingiustificato tentativo di influenzare negativamente l’andamento della procedura tentativo per il quale ci si riserva ogni ulteriore approfondimento ed azione nelle opportune sedi.
In ogni caso a favore e per conoscenza di ogni possibile partecipante si riscontra sinteticamente quanto segue.
Il bando prevede la cessione integrale al futuro gestore dei ricavi derivanti dai consorzi di filiera per le frazioni valorizzabili, fattispecie ampiamente utilizzata anche in altre simili procedure e per la quale non risulta alcun espressa preclusione da parte delle competenti autorità né un divieto disposto da norme cogenti.
La cessione dei ricavi è inoltre già presente nel vigente contratto, non contestata per ragioni di legittimità in occasione della precedente procedura né durante l’esecuzione del contratto stesso.
Le stime dei ricavi delle suddette frazioni sono state elaborate in base alle informazioni storiche disponibili e sono state contemperate su dati di più bassa performance, assumendo a riferimento anni e classi di merito meno virtuosi dal punto di vista della raccolta, anche allo scopo di riassorbire il richiamato fattore di sharing.
In tal senso tuttavia il suddetto fattore - che sostanzia, come dall’inglese, una “condivisione” tra esecutore e stazione appaltante ed ovvero tra chi raccoglie e chi dovrebbe valorizzare - a poco rileva laddove tale condivisione viene meno alla luce della cessione integrale dei ricavi.
Trattasi di un’impostazione progettuale che si può anche non condividere ma che è comunque quella scelta dalla stazione appaltante sulla base di presupposti ritenuti attendibili ed oggettivi.
La progettazione ha infatti mirato a perseguire specifici obiettivi di implementazione della raccolta differenziata, sia in termini quantitativi che qualitativi, ponendo in capo agli offerenti anche la responsabilità di un generale miglioramento delle prestazioni di appalto, come pacificamente condivisibile in qualsiasi progetto.
È evidente che tale impostazione richieda lo sforzo in fase di esecuzione da parte del futuro gestore di governare e monitorare i processi di conferimento migliorando le condizioni attuali, non soddisfacenti per l’Amministrazione.
Si ritiene quindi che il progetto a base di gara é conforme alle disposizioni vigenti, ed é supportato da un quadro economico-finanziario equilibrato e coerente con i principi di sostenibilità richiesti da ARERA.
La procedura pertanto non richiede alcuna necessità di revisione, modifica o proroga dei termini di pubblicazione; né in tal senso rileva il richiamo a disposizioni successive alla indizione della stessa, disponendo qualsivoglia atto unicamente per il futuro (tempus regit actum) e non compromettendo in ogni caso l’impalcatura generale dell’appalto.
Nel merito si rappresenta inoltre che l’attività di pubblicità dei bandi di gara ha lo scopo esclusivo di garantire la massima trasparenza e comunicazione ai terzi delle scelte amministrative operate, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.
Non possono pertanto interpretarsi le osservazioni di codesto operatore come un legittimo sindacato su decisioni che spettano unicamente all’Amministrazione, soggetto istituzionalmente competente alla redazione degli atti ed allo svolgimento dell’attività pubblica.
Si ribadisce infine, a titolo di conclusione, che ciascun operatore ha la più ampia libertà di valutare la propria convenienza nella partecipazione a qualsivoglia procedura, fermo restando che, in caso di presentazione di offerta, si intendono condivisi ed accettati integralmente i contenuti degli atti di gara.
Tale “quesito” appare come un ingiustificato tentativo di influenzare negativamente l’andamento della procedura tentativo per il quale ci si riserva ogni ulteriore approfondimento ed azione nelle opportune sedi.
In ogni caso a favore e per conoscenza di ogni possibile partecipante si riscontra sinteticamente quanto segue.
Il bando prevede la cessione integrale al futuro gestore dei ricavi derivanti dai consorzi di filiera per le frazioni valorizzabili, fattispecie ampiamente utilizzata anche in altre simili procedure e per la quale non risulta alcun espressa preclusione da parte delle competenti autorità né un divieto disposto da norme cogenti.
La cessione dei ricavi è inoltre già presente nel vigente contratto, non contestata per ragioni di legittimità in occasione della precedente procedura né durante l’esecuzione del contratto stesso.
Le stime dei ricavi delle suddette frazioni sono state elaborate in base alle informazioni storiche disponibili e sono state contemperate su dati di più bassa performance, assumendo a riferimento anni e classi di merito meno virtuosi dal punto di vista della raccolta, anche allo scopo di riassorbire il richiamato fattore di sharing.
In tal senso tuttavia il suddetto fattore - che sostanzia, come dall’inglese, una “condivisione” tra esecutore e stazione appaltante ed ovvero tra chi raccoglie e chi dovrebbe valorizzare - a poco rileva laddove tale condivisione viene meno alla luce della cessione integrale dei ricavi.
Trattasi di un’impostazione progettuale che si può anche non condividere ma che è comunque quella scelta dalla stazione appaltante sulla base di presupposti ritenuti attendibili ed oggettivi.
La progettazione ha infatti mirato a perseguire specifici obiettivi di implementazione della raccolta differenziata, sia in termini quantitativi che qualitativi, ponendo in capo agli offerenti anche la responsabilità di un generale miglioramento delle prestazioni di appalto, come pacificamente condivisibile in qualsiasi progetto.
È evidente che tale impostazione richieda lo sforzo in fase di esecuzione da parte del futuro gestore di governare e monitorare i processi di conferimento migliorando le condizioni attuali, non soddisfacenti per l’Amministrazione.
Si ritiene quindi che il progetto a base di gara é conforme alle disposizioni vigenti, ed é supportato da un quadro economico-finanziario equilibrato e coerente con i principi di sostenibilità richiesti da ARERA.
La procedura pertanto non richiede alcuna necessità di revisione, modifica o proroga dei termini di pubblicazione; né in tal senso rileva il richiamo a disposizioni successive alla indizione della stessa, disponendo qualsivoglia atto unicamente per il futuro (tempus regit actum) e non compromettendo in ogni caso l’impalcatura generale dell’appalto.
Nel merito si rappresenta inoltre che l’attività di pubblicità dei bandi di gara ha lo scopo esclusivo di garantire la massima trasparenza e comunicazione ai terzi delle scelte amministrative operate, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.
Non possono pertanto interpretarsi le osservazioni di codesto operatore come un legittimo sindacato su decisioni che spettano unicamente all’Amministrazione, soggetto istituzionalmente competente alla redazione degli atti ed allo svolgimento dell’attività pubblica.
Si ribadisce infine, a titolo di conclusione, che ciascun operatore ha la più ampia libertà di valutare la propria convenienza nella partecipazione a qualsivoglia procedura, fermo restando che, in caso di presentazione di offerta, si intendono condivisi ed accettati integralmente i contenuti degli atti di gara.
02/09/2025 11:30
Quesito #5
In merito al Criterio di valutazione E1 del Disciplinare, il quale richiede la certificazione UNI ISO 39001:2016 (Sistemi di Gestione per la Sicurezza Stradale), dato atto che tale norma non appare direttamente attinente ai servizi di gestione dei rifiuti oggetto dell'appalto, si chiede di confermare se la richiesta sia corretta o se si tratti di un refuso. Si ipotizza che la certificazione richiesta potesse essere la più pertinente UNI ISO 37001:2016 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione).
Cordiali saluti
Cordiali saluti
03/09/2025 11:35
Risposta
In riscontro al quesito si conferma che tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica è stato individuato alla lettera E1 il possesso della Certificazione UNI ISO 39001 relativa ai sistemi di gestione della sicurezza stradale. Trattandosi l’appalto in parola di raccolta ma anche, ed in misura significativa, di trasporto dei rifiuti prelevati sul territorio l’orientamento della stazione appaltante è stato quello di valorizzare il possesso di tale certificazione ad appannaggio di aziende che fanno uso ampio ed intenso di veicoli aziendali per lo svolgimento delle proprie attività. Ciò rappresentato si invita comunque gli operatori economici ad approfondire quanto disposto al paragrafo relativo all’avvalimento, istituto al quale eventualmente ricorrere sia in termini di partecipazione alla gara che per migliorare l’offerta tecnica.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.